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noraaslanian pubblicato 06 marzo 2017

Salve, avrei delle domande da porvi;

  • Per una vendita piu profiqua e per reallizare il piu possibile, il mio acquirente sapra che la casa e stata acquistata da me all asta e il prezzo?
  • Cosa devo pagare per la vendita di una casa acquistata con lagevolazione prima casa e da subito residente li, nei primi 12 mesi o meno? ( le tasse, catasto, plusvalenza, ect)
  • Cosa devo pgare per la vendita di una prima casa senza aver usato lagevolazione della prima casa sempre da subito residente nei primi 12 mesi o meno? ( le tasse, catasto, plusvalenza e ect.)
  • Cosa devo pagare per la vendita di una seconda casa nei quinquenio avendo la residenza la per 50% in piu del periodo trascorso tra acquisto e la vendita?
  • Acquistando una seconda casa e spostando la residenza dalla prima casa alla seconda per non pagare la plusvalenza quando la vendo, quale tasse dovro pagare sulla mia prima casa? E cosa diventa mia prima casa? 
  • Essendo donata la mia prima casa da piu di 5 anni e non aver usato lagevolazione della prima casa avrei qualche agevolazione acquistando la seconda?
  • Sara possibile calcolare la plusvalenza di cessione dell immobile inserendo il costo di acquisto di immobile sommando i costi diretti come le spese notarili oltre alle imposte pagate in sede di acquisto ( imposta di bollo, registro , trascrizione, catasto, etc) con cui abbatere il valore della plusvalenza? Sono anche considerati i costi per la manutenzione straordinaria o altri costi capitalizzabili sul valore dell immobile, i costi della regolarizazzione e difformita e spese condominiali insolute?

Grazie per la disponibilita,

cordiali saluti,

Nora aslanian

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inexecutivis pubblicato 14 marzo 2017

La genericità dei quesiti formulati non ci consente di fornire risposte puntuali.

Proviamo dunque a fornire indicazioni di massima.

L’acquirente saprà che il bene proviene da una vendita esecutiva poiché nel contratto di vendita viene normalmente richiamato dal notaio il titolo di provenienza.

Quanto alle imposte da pagare in caso di vendita, rappresentiamo che ai sensi dell’art. 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici della prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvederà a recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti altresì gli interessi di mora

Precisiamo che le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Quanto alle agevolazioni per gli acquisti in sede esecutiva ricordiamo quanto segue.

L’art. 16 comma 1 D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49 dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (termine così prorogato dall’art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232).

Il comma 2 bis prevede invece che i trasferimenti in favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici relativi all’acquisto della prima casa.

Infine, il terzo comma dispone che le agevolazioni appena descritte operano per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2017.

Quanto alle plusvalenze, ricordiamo che ai sensi dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.

 

A nostro avviso, tutti i costi indicati nella domanda sono da considerarsi costi inerenti, e dunque computabili al fine di determinare la base imponibile.

plpier pubblicato 30 marzo 2017

Salve

Entrando più nel dettaglio nella vendita di immobile aggiudicato all'asta si potrebbe presentare il problema delle plusvalenze in quanto il venditore dovrà pagare le relative imposte tramite il notaio mi chiedo se questa parte si potrà trattare in una fase diversa rispetto al momento del rogito.

Grazie per la risposta

inexecutivis pubblicato 02 aprile 2017

Alla domanda riteniamo di poter pter fornire una risposta positiva, che si ricava dall’art. 1, comma 496 l. L. 23/12/2005, n. 266 (modificato prima dal comma 21 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 310 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296), il quale prevede che “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, letterab), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia”.

 

Sulla scorta di questo dato normativo, riteniamo che il pagamento dell’imposta da plusvalenza in sede di stipula del rogito non è obbligatoria, ma si verifica solo “su richiesta della parte venditrice”.

plpier pubblicato 02 aprile 2017

BUONE NOTIZIE VI RINGRAZIO

inexecutivis pubblicato 03 aprile 2017

grazie a lei

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