Buongiorno,
ho un quesito da porVi. Cosa accade se il professionista delegato è impossibilitato a presenziare una udienza di vendita già fissata per il 19 settembre p.v.? Può delegare qualcuno o la suddetta udienza deve essere rinviata?
Grazie
Buongiorno,
ho un quesito da porVi. Cosa accade se il professionista delegato è impossibilitato a presenziare una udienza di vendita già fissata per il 19 settembre p.v.? Può delegare qualcuno o la suddetta udienza deve essere rinviata?
Grazie
Non riteniamo che il delegato possa delegare ad altri lo svolgimento delle operazioni di vendita.
L’incarico ha infatti natura personale, fiduciaria, e la nomina è riservata in via esclusiva al Giudice dell’esecuzione.
Manca inoltre nella materia delle esecuzioni individuali una norma che consenta al delegato di delegare a sua volta.
Anche nella legge fallimentare, ove invece è espressamente prevista la delegabilità delle funzioni, la stessa è limitata e subordinata ad espressa autorizzazione del comitato dei creditori.
Per altro, con riferimento al consulente tecnico la giurisprudenza ha ritenuto che Qualora la scelta del consulente tecnico d'ufficio sia strettamente collegata alla particolare specializzazione e qualificazione professionale (nella specie, trattandosi di indagini sui rapporti fra genitori e figli minori, al fine di provvedere sul loro affidamento in causa di separazione), deve negarsi al consulente medesimo la facoltà di delegare di propria iniziativa ad altre persone le operazioni peritali, ancorché limitatamente ad un determinato settore dell'indagine (Cass. n. 412 del 25/01/1989; analogamente Cass. n. 1227 del 28/01/2003).
Vi ringrazio per la celere risposta. Appurato che la funzione del professionista non è delegabile, cosa accade allora? Il delegato può rinviare l'udienza di vendita previa autorizzazione del G.E.? E se sì, occorre ripetere gli adempimenti pubblicitari per la nuova vendita?
Purtroppo, a nostro avviso, l'udienza di vendita deve essere rinviata ed occorrerà redigere un nuovo avviso di vendita e ripetere gli adempimenti pubblicitari, poichè quelli già eseguiti (che si riferiscono ad una vendita che non si terrà più ) non valgono per la nuova vendita, con la conseguenza che essa, ove non si procedesse a nuovi adempimenti pubblicitari, si svolgerebbe in violazione dell'art. 490 cpc.