Egregio signori la vostra affermazione é errata ,perché l'art532 dice ..le cose pignorate ..Vendita a mezzo di commissionario).
Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o
tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate
devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero,
con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel
settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-
sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice,
affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice,
dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di
specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla
peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita
e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita
deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una
cauzione. Il giudice fissa altresì il numero
complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di
vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di
deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine .....Quindi per infruttuosità e per dilungaggine ,viene chiusa,non scrivete articoli mancanti di ogni parte per scoraggiare clienti e famiglie!