Terreno Agricolo acquistato da coltivatore diretto

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2017
cittadino85 pubblicato 10 settembre 2017

 Buongiorno,

vi scrivo perchè sono interssato a due lotti di terreno agricolo registrati al catasto E1 e volevo sapere se è possibile utilizzare la tassazione agevolota per i coltivatori diretti per i seguenti casi :

  • Lotto 1 : terreno agricolo con contratto d'affitto scadente nel 2020 (contratto d'affitto valevole in quanto stipulato prima del pignoramento / procedura esecutiva) , pertanto sarò impossibilitato alla coltivazione diretta del terrreno.
  • Lotto 2 : terreno agricolo senza il contratto d'affitto. Posso affitarlo successivamente all'acquisto oppure per utilizzare la tassazione dei coltivatori diretti sono obbligato a coltivarlo e se si per quanti anni.

Rimango in attesa di una vs risposta.

Grazie mille.

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2017

La risposta alla domanda formulata deve necessariamente prendere le mosse dal richiamo alla normativa di riferimento.

4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Poiché la norma prevede che “Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni”, non incorre nella decadenza dei benefici il contribuente che durante il quinquennio dall’acquisto, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado e di affini entro il 2°, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché in ogni caso di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Va infine ancora aggiunto che, a norma dell’art. 1, comma 907, l. 28/12/205, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) le agevolazioni sono riconosciute anche agli ”atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” ove ne siano acquirenti il coniuge ed i parenti in linea retta e conviventi di un soggetto avente titolo ai benefici, a condizione che siano “già proprietari di terreni agricoli”.

Come si vede dalle norme richiamate, la coltivazione diretta del fondo è condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione, e dunque in prima battuta possiamo rispondere alla domanda osservando che l’acquisto di un terreno che non si può condurre o la stipula di un contratto di affitto prima che sia trascorso un quinquennio dall’acquisto determinano, rispettivamente, l’impossibilità di accedere alle agevolazioni e la decadenza dalle medesime, a meno che l’affittuario sia il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado, che eserciti l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile).

Con riferimento all’acquisto di un terreno oggetto di un contratto di affitto, le medesime norme sopra richiamate ci inducono a ritenere che l’agevolazione spetti anche in occasione dell’acquisto di un terreno sul quale insiste un contratto di affitto, ove l’affittuario sia, anche qui, il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado, che eserciti l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile.

 

Ciò in quanto, anche in tal caso, si verrebbe a configurare una situazione identica a quella per cui il beneficiario non decade dalle agevolazioni.

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