Termini versamento saldo presso

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  • Ultimo messaggio 05 aprile 2020
david89ct pubblicato 03 aprile 2020

Salve mi sono aggiudicato il 21 gennaio un immobile all' asta perché sto vendendo casa dove abito e prendere proprio questa .. il problema é che gli acquirenti di casa mia hanno fatto il mutuo e la banca visto l emergenza coronavirus lavora da remoto e quindi lentissima ( stiamo aspettando da circa 20 giorni che venga il perito della banca a casa mia ) ! Pertaltro il termine dei 120 giorni scade il 20 maggio e non credo proprio che ci arriveremo per fare l' atto di casa mia e di conseguenza saldare il prezzo dell' immobile all' asta, quindi da come ho letto anche da un decreto del tribunale di appartenenza il termine del saldo prezzo dal 9 marzo al 15 aprile verrà sospeso quindi avrò i famosi 38 giorni in più per poter saldare. Ma oltre i 38 giorni di proporoga potrei chiedere al delegato alla vendita e quindi al G.E. la RATEIZZAZIONE del saldo nei 12 mesi visto la grave emergenza in corso? In attesa di un vostro riscontro vi porgo distinti saluti. Davide.

inexecutivis pubblicato 05 aprile 2020

La possibilità di versamento rateale del saldoè stata introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.

In particolare, l’art. 13, co. 1, lett. p. n. 2 del citato decreto, nel riscrivere il terzo comma dell’art. 569 c.p.c. ha previsto che “Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi.

La locuzione “giustificati motivi” è stata oggetto di discussione.

Secondo una prima tesi i giustificati motivi sono quelli addotti dallo stesso offerente e dunque attengono alla sfera personale di quest’ultimo, con la conseguenza che l’ordinanza di vendita dovrà limitarsi a prevedere questa possibilità, e che i giustificati motivi dell’offerente che intenda versare il saldo prezzo a rate saranno valutati dal Giudice all’esito dell’aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo.

Altra opinione, a nostro avviso maggiormente condivisibile, sostiene che i giustificati motivi attengono non alla persona dell’offerente ma alla realtà socioeconomica in cui si svolge la vendita, ovvero ancora all’ingente valore dell’immobile; ergo, gli stessi devono essere valutati a monte in sede di adozione dell’ordinanza di vendita per decidere in quel momento se riconoscere o meno il beneficio.

A nostro avviso, dunque, il versamento rateale del saldo prezzo è ammissibile se esso è previsto a monte nell’ordinanza di vendita, dovendosi ritenersi escluso nel caso contrario.

Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, e nulla esclude che il Giudice, per ragioni di opportunità, possa accogliere una istanza di versamento rateale del prezzo pur non avendolo previsto ab origine.

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