Il termine per il versamento del saldo prezzo decorre dall’aggiudicazione.
Il dato si ricava dalla lettura dell’art. 569 c.p.c., a mente del quale nel disciplinare le condizioni della vendita il Giudice stabilisce altresì il termine “non superiore a 120 giorni” entro i quali deve essere versato il saldo del prezzo.
Dato il tenore dell’avviso di vendita, riteniamo che dall’aggiudicazione decorra altresì il termine dei 10 giorni entro i quali il professionista delegato deve comunicare l’importo delle spese di trasferimento del bene.
Ricordiamo che il termine per il versamento del saldo del prezzo è un termine perentorio, non prorogabile. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale facendo proprie le opinioni della prevalente dottrina e della giurisprudenza di merito ha osservato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).
Aggiungiamo poi, per completezza, che a nostro avviso il termine per il versamento del saldo del prezzo soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali (primo – trentuno agosto).
A nostro giudizio, infatti il termine per il pagamento del saldo prezzo è un termine processuale poiché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in un senso piuttosto che in un altro. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.
Questo convincimento si rinviene anche in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha osservato che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004).
Anche Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 occupandosi del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., aveva optato per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini.