Il 16 marzo di quest anno ho vinto un immobile all asta, sono passati quasi 3 mesi e vorrei sapere quando riceverò le chiavi della casa.
Il 16 marzo di quest anno ho vinto un immobile all asta, sono passati quasi 3 mesi e vorrei sapere quando riceverò le chiavi della casa.
Io ho vinto l'asta a giugno 2017, saldato ad ottobre ma di decreto nemmeno l'ombra...l'avvocato dice che possono passare anche 12 mesi...mi domando se sia lui poco convincente o non capisco come sia possibile visto che ho letto che alcuni lo hanno emesso dopo 10gg...oltretutto il guardiano del mio immobile è l'esecutato...chissà come farò a liberare l'immobile senza che passi un altro anno...qualcuno sa dirmi come devo muovermi e se è il caso che vada io in tribunale per capire a che punto è la pratica?
Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo".
Come si vede, il legislatore non ha individuato in termini precisi entro quanto tempo dal versamento del saldo prezzo deve essere emesso il decreto di trasferimento, prevedendo, con una formula più generica, che questo deve essere predisposto dal professionista delegato senza indugio, il che vuol dire che la bozza del decreto di trasferimento deve seguire al versamento del saldo in tempi brevissimi.
A questo passaggio segue poi la sottoscrizione dello stesso da parte del Giudice dell’esecuzione. Anche qui i tempi potrebbero non essere brevi poiché i magistrati italiani, pur essendo, secondo le stime del CEPEI, (European Commission for the Efficiency of Justice) i più produttivi d’Europa hanno il carico di lavoro più elevati rispetto ai loro colleghi europei.
Quanto alla liberazione dell’immobile, ricordiamo che di essa si deve occupare il custode, con oneri a carico della procedura.
Lo si ricava dalla lettura dell’art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., ai sensi dei quali “Il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario al più tardi quando provvede all'aggiudicazione dell’immobile.
Detto provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta, e per farlo il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.
Lo scopo della norma è quello di garantire all’aggiudicatario l’acquisto di un bene libero, posto che una delle strade attraverso cui si può ottenere il risultato tendenziale di assimilare la vendita giudiziaria alla vendita negoziale è quella di garantire all’acquirente l’immediata disponibilità del bene a seguito dell’emissione del decreto di trasferimenti, considerato che tradizionalmente uno dei fattori che maggiormente disincentiva il mercato dall’avvicinarsi alle vendite giudiziarie è rappresentato dall’incertezza e dalla paura dei tempi e dei costi necessari a conseguire il possesso materiale del bene.
In caso di lungaggini, pertanto, la prima cosa da fare è quella di verificare se l'ordine di liberazione sia stato emesso. Se si, chiedere al custode di attivarsi per la sua attuaizone ai sensi dell'art. 560, comma quarto cpc. Altrimenti è necessario depositare in cancelleria apposita istanza con cui si chiede al giudice dell'esecuzione l'adozione del citato provvedimento e la sua messa in esecuzione da parte del custode.