inexecutivis
pubblicato
05 giugno 2017
La tassazione che ha ipotizzato è corretta. Tanto si ricava dalla combinata lettura dell’art. 2, comma 4 bis del d.l. 194/2009, e dell’art. 1, comma 41, ò. 220/2010.
Ricordiamo che la destinazione agricola del terreno deve ricavarsi dagli strumenti urbanistici vigenti e il coltivatore diretto (o imprenditore agricolo professionale – IAP) deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
A proposito della destinazione urbanistica, ricordiamo che secondo la giurisprudenza “In tema di imposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto, onde individuare l'aliquota applicabile, occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momento dell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevante la concreta utilizzazione o utilizzabilità” (Cass. Sez. 5, 11/11/2016, n. 23045).