Tassazione agevolata e indicazione sull'intenzione di stipulare un mutuo

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  • Ultimo messaggio 01 settembre 2016
maria pubblicato 30 agosto 2016

Buongiorno,

volendo partecipare all’asta di un compendio immobiliare formato da fabbricati di categoria A/2, C/3 e terreni, avrei due quesiti da sottoporre alla Vostra attenzione:

 

1 - Leggo della possibilità di indicare il possesso di requisiti per la tassazione agevolata del decreto di trasferimento. Essendo già propretaria dell’immobile dove risiedo, acquistato nel 2004 con l’agevolazione prima casa, sarebbe possibile spostare, prima del trasferimento, la residenza nell’immobile eventualmente aggiudicato e di conseguenza poter usufruire delle agevolazioni?

E, nel caso, in quali tempi?

 

 

2 - Nel caso volessi saldare il prezzo stipulando un mutuo, è necessario dichiararne tempi e percentuali nella domanda di partecipazione all’asta? 

Grazie

inexecutivis pubblicato 01 settembre 2016

 Con riferimento ai quesiti da lei posti, dobbiamo rispondere negativamente al primo, in quanto a prescindere dalla possibilità di accedere ai benefici per l'acquisto della prima casa, è dirimente la circostanza per cui non è possibile entrare nel possesso dell'immobile (e quindi trasferire la residenza) prima della pronuncia del decreto di trasferimento (che ovviamente viene emesso solo dopo il versamento del saldo prezzo), poiché fino a quel momento il bene è ex lege nella disponibilità del custode.

 

In ordine alla seconda domanda devono essere distinte due ipotesi.

Se l'aggiudicatario intende versare il saldo prezzo mediante la provvista che gli rinviene dalla stipula di un contratto di mutuo, non vi sono regole specifiche da osservare. Ovviamente sarà sua cura ottenere il finanziamento in tempo utile per pagare entro il termine stabilito con l'ordinanza di vendita.

Discorso diverso è se il potenziale offerente intenda valersi della previsione di cui all'art. 585, comma terzo c.p.c., il quale consente che il versamento del prezzo possa avvenire in forza di mutuo ipotecario avente ad oggetto l’immobile posto in vendita, con trasferimento diretto della somma finanziata in favore della procedura.

In questo caso, pur non essendo necessario indicare questa modalità di pagamento nella domanda di acquisto, di essa dovrà essere immediatamente informato il professionista delegato in occasione dell’aggiudicazione, e farsi consegnare copia del verbale di aggiudicazione necessario ai fini della stipula del mutuo.

Si tenga presente che se si intende seguire questa strada, in base ai protocollo ABI il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Altra alternativa è quella in forza della quale la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

 

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