Strana procedura di vendita

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  • Ultimo messaggio 11 marzo 2020
lucaluca1 pubblicato 29 febbraio 2020

Buona sera 

Qualche giorno fa' partecipo ad un asta in cui ci sono solo due offerte è  la mia risulta essere la piu' alta,ad un certo punto prima di iniziare con il rilancio verbale delle offerte un addetta si accorge che la data di nascita sull' offerta scritta varia  dunque risulta essere sbagliata sia nel giorno che nel mese rispetto a quella presente sui documenti dell'altro offerente.Alche l'avvocato fa' cancellare a penna e scrivere la data corretta, faccio notare che la domanda non puo essere ritoccata in corso d'asta  ma vanno avanti come se il tutto fosse normale ma  viene messo a verbale. .Successivamente vengo a sapere che è cittadino egiziano e privo di cittadinanza italiana e ha delegato un terzo soggetto.

La domanda che Vi porgo è  la seguente:E' possibile delegare un terzo soggetto senza andare dal notaio sapendo che colui che delega è un soggetto starieno di un paese fuori dall unione europea.

La non corretta compilazione della domanda di partecipazione avrebbe dovuto escluderla e dunque affidare alla mia offerta l'aggiudicazione.

Grazie 

Luca

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inexecutivis pubblicato 03 marzo 2020

La domanda è tanto semplice nella formulazione, quanto complicata nella risposta.

Invero, si tratta di irregolarità che il legislatore non sanziona con efficacia dell'offerta.

Invero, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., “L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

La nostra opinione è che se le irregolarità di cui si è dato conto nella domanda non ingenerano incertezza in ordine alla individuazione del soggetto offerente ed alla cauzione versata, l'offerta va mantenuta valida, sebbene sarebbe del tutto legittimo propendere anche per l'opposta soluzione.

Quanto alla delega, siamo dell’avviso che se l’offerta di acquisto è stata presentata per delega di altro soggetto ma il soggetto delegato non era avvocato, essa andava esclusa.

Infatti, l’art. 571 c.p.c. (per le vendite senza incanto) prevede che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di “procuratore legale”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016.

alex77caria.. pubblicato 10 marzo 2020

Buongiorno, ho partecipato a un asta senza incanto dove vi erano solo due offerte. Quando il delegato ha aperto le buste, la mia offerta è risultata la più bassa. L'altro offerente però non era presente. Il delegato mi ha impedito di fare un offerta di rilancio spiegandomi che non potevo fare una gara da solo. Ha quindi aggiudicato il bene all'altro concorrente perche l'offerta era più alta. Vi pare una cosa possibile?

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2020

A nostro avviso il professionista delegato ha fatto malgoverno delle regole processuali che disciplinano lo svolgimento della vendita e della gara tra gli offerenti, ma riteniamo che l’azionabilità dello strumento del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. non sia (più) percorribile.

L’offerta di acquisto, per espressa previsione dell’art. 571 c.p.c. è irrevocabile, e quindi il migliore offerente si aggiudica il bene anche se al momento dell’apertura delle buste è assente.

Inoltre, in presenza di più offerte valide a mente dell’art. 573 c.p.c., il professionista delegato deve indire “in ogni caso” la gara, alla quale evidentemente non si darà corso solo in due casi: quando nessuno è presente, oppure quando l’unico presente è l’offerente che ha formulato l’offerta migliore. Se invece è presente un solo offerente ma non si tratta di colui che non ha formulato l’offerta migliore, la gara deve essere indetta poiché deve consentirsi a costui di eseguire rilanci.

Suggeriamo di promuovere reclamo avverso il verbale di aggiudicazione ex art. 591 ter c.p.c.

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