inexecutivis
pubblicato
15 settembre 2016
La diversa indicazione circa lo stato di occupazione dell’immobile contenuta nella perizia e nell’ordinanza di vendita potrebbe non essere frutto di errore.
Invero, nulla esclude che il bene, occupato dal debitore nel momento del sopralluogo compiuto dall’esperto nominato per la stima, sia stato successivamente liberato, o spontaneamente dal debitore, o in esecuzione di un ordine di liberazione emesso dal Giudice dell’esecuzione. Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che l’aggiudicazione è il momento ultimo per l’emissione dell’ordine di liberazione, ma nulla esclude che il Giudice dell’esecuzione abbia ordinato la liberazione dell’immobile in un momento precedente.
Sulla scorta di questi elementi, colui il quale partecipa ad una vendita i cui documenti rappresentano la situazione da lei descritta, è legittimato a ritenere che l’immobile sia effettivamente libero.
Qualora così non fosse, il custode dovrà occuparsi direttamente della liberazione dell’immobile ai sensi dell’art. 560, comma quarto, c.p.c., il quale dispone che la liberazione dell’immobile è curata “dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare … anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano”. Il precedente terzo comma di questa norma prevede inoltre che questo debba avvenire senza oneri a carico dell’aggiudicatario.