STATO DI OCCUPAZIONE

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  • Ultimo messaggio 15 dicembre 2016
  • Argomento risolto
tondo_luigi@virgilio.it pubblicato 04 dicembre 2016

Buonasera, vi chiedo un parere in merito ad una procedura di divisione erditaria.

Non sono riuscito a visionare l'immobile, perchè non Vi è il custone, ma solo il professionista delegato alla vendita.

Sono molto interessato all'immobile, e l'asta è fissata al 30/12/2016. Ho qualche chance per visionarno in questo poco lasso di tempo?

Inoltre lo stato di occupazione dell'immobile sull'avviso di vendita riporta: Altro (gli immobili risultano occupati in base ad un contratto di comodato di cui non è stata accertata la opponibilità in forza di atto avente data certa anteriore alla instaurazione del giudizio.) In pratica l'iimobile si può considerare libero al momento dell'aggiudicazione?

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra professionalità.

Cordiali Saluti.

LT

 

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inexecutivis pubblicato 06 dicembre 2016

Rispondiamo alle sue domande, partendo dall’ultima, ed osservando che a nostro avviso il contratto di comodato non può essere opposto all’aggiudicatario.

Infatti, la Corte di cassazione ha affermato che “L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza 17/10/1992 n. 11424).

Quanto alla prima, osserviamo che si tratta di una questione assai controversia, e di non facile soluzione.

Invero, trattandosi di vendita che si svolge in seno ad una divisione ereditaria, e non esecutiva, non si applicano gli artt. 559 e 560 c.p.c., nel senso che i comproprietari non divengono custodi meri, né può trovare applicazione la norma che impone la sostituzione del custode con la vendita.

 

Ad ogni buon conto, se per il tramite del professionista delegato non riesce a visionare l’immobile, le suggeriamo di contattare uno dei coeredi. Invero, tra essi vi sarà certamente qualcuno interessato a vendere, e quindi sarà certamente disponibile a consentirle di visitare l’immobile.

tondo_luigi@virgilio.it pubblicato 13 dicembre 2016

Vi ringrazio per la gentile e puntuale risposta con i riferimenti normativi.

Oggi ho parlato con il notaio delegato alla vendita per l'immobile che ho menzionato in precedenza e mii ha riferito che sull'immobile vi è un contratto di comodato d'uso datato dicembre 1995, e la parte attrice a citato in giudizio la controparte a metà 1996...quindi la domanda è se l'affermazione della Corte di cassazione che “L'acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell'esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore il compratore acquista "ipso iure" il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. Sez. 2, Sentenza 17/10/1992 n. 11424) è sempre valida anche nel mio caso?

Il delegato mentre parlavo mi ha riferito che il giudice ha interpretato che il comodato esistente non è opponibile a terzi...posso avere problemi succesivamente in acsoo di aggiudicazione? ovvero il debitore non libera l'appartamento per il contratto di comodato prendendo tempo?

In merito all'offerta...mi consigliate di offrire l'offerta minima o l'offerta base?I delegati alla vendita sono più inclini rispetto ai giudici ad aggiudicare gli immobili?

State svolgendo un ottimo lavoro.

Grazie per l'attenzione.

inexecutivis pubblicato 15 dicembre 2016

Ci pare di capire che gli interrogativi posti sono 3:

1.      Se il contratto di comodato sia opponibile alla procedura anche se ha data certa anteriore a questa;

2.      Se sia più conveniente proporre una offerta pari al prezzo base o all’offerta minima.

3.      Se i professionisti delegati siano più inclini ad aggiudicare rispetto ai giudici.

Seguiamo dunque quest’ordine anche nelle risposte.

1.      Condividiamo quanto affermato dal Giudice a proposito della inopponibilità del comodato. Come vede, avevamo espresso la stessa opinione nella prima risposta che le abbiamo fornito al precedente quesito, laddove avevamo richiamato Cass. 11424/1992.

Ad ulteriore conferma di quanto da noi osservato, possiamo citarle anche Trib. Torino Sez. III Ord., 07-05-2007, secondo il quale “Il contratto di comodato stipulato dal precedente proprietario in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene; e ciò in quanto, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In ogni caso, un comodato non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di vendita forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare; ed invero, l'art. 2923, co. 1, c.c. consente l'opponibilità all'acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento.

Il medesimo concetto si ricava anche dalla lettura di Cass. sez. I, 30.7.2009, n. 17735, la quale ha confermato la sentenza della corte di appello di Napoli che aveva ritenuto inopponibile al fallimento il contratto di comodato stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ritenendo inapplicabile l’art. 2923 c.c., il quale regola esclusivamente le condizioni di opponibilità della locazione.

In particolare, la sentenza afferma che pur in presenza di una detenzione che abbia data certa, ove non si provi che quella detenzione ha titolo in un contratto di locazione, non può trovare applicazione l’art. 2923 c.c. (che introduce un elemento di certezza in ordine alla anteriorità, sulla linea di quanto prevede in via generale l'art. 2704 c.c.) essendo la detenzione compatibile anche con altri rapporti, compreso quello di comodato.

Questa soluzione è del resto coerente con l’unanime convincimento dottrinario, secondo cui al comodato, stante la sua gratuità e precarietà, non è applicabile la disciplina dell’art. 2923.

2.      Venendo alla maggiore convenienza dell’offerta minima rispetto al prezzo base, riteniamo che la questione non dovrebbe porsi nel suo caso poiché, se abbiamo ben compreso, il bene si sta vendendo in seno ad un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. Se così è, la disciplina dell’offerta minima (che consente l’aggiudicazione a meno che un creditore non intenda chiedere l’assegnazione del bene) non dovrebbe porsi, a meno che non vi siano creditori iscritti che siano intervenuti nel giudizio di divisione.

 

3.      Quanto al terzo aspetto, osserviamo che i delegati non sono più o meno inclini dei giudici ad aggiudicare. La disciplina dell’aggiudicazione è regolata dalla legge, ed il maggior interesse del Giudice (ed anche del delegato) è quello di vendere il bene al più presto ed al miglior prezzo possibile, poiché in questo si sostanzia la procedura di vendita.

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