SPESE PUBBLICITARIE

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  • Ultimo messaggio 05 marzo 2018
federico75 pubblicato 27 febbraio 2018

Buonasera, vi chiedo un chiarimento sulla riparazione delle spese pubblicitarie per un'asta senza incanto. Supponiamo di avere 4 lotti, dal valore:

1) 100.000 2) 10.000 3) 50.000 4) 30.000

supponiamo che vengano aggiudicati 2 lotti (lotto 1 e 2) a due distinti individui. Supponendo inoltre spese pubblicitarie pari a 2000€. Come dovrebbero essere ripartite le spese pubblicitarie tra i due aggiudicatari? È in proporzione al valore o vanno al 50% ?

Grazie per il vostro aiuto, Federico Sarri

inexecutivis pubblicato 05 marzo 2018

Rispondiamo alla domanda esprimendo qualche perplessità in ordine al fatto che le spese di pubblicità possano essere addossate all’aggiudicatario.

Infatti si tratta delle spese del processo esecutivo, le quali gravano sul debitore, nel senso che vengono anticipate dal creditore procedente il quale successivamente le recupera in sede di distribuzione del ricavato.

Almeno tre indici normativi depongono in tal senso.

In primo luogo viene in rilievo l’art. ART. 8 del testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 30/05/2002 n° 115) , a mente del quale “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.

Viene poi in rilievo l’art. 107 del medesimo testo unico, a mente del quale se la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese di pubblicità sono anticipate dall’erario.

Infine, va considerato l’art. 95 c.p.c., a mente del quale “Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”.

In definitiva, non crediamo che le spese di pubblicità possano essere poste a carico dell’aggiudicatario. 

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