Spese pagate in prededuzione dalla curatela - vale anche per le straordinarie?

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  • Ultimo messaggio 27 marzo 2018
lalot pubblicato 22 marzo 2018

Buonsaera Astalegale,

Schematicamente:

Fallimento impresa di costruzioni del 2015

  • Perizia del 28/2/2017 dove si certificano ZERO spese straordinarie e solo spese ordinarie arretrate

  • In realtà (appreso solo post decreto trasferimento) in data 8/2/2017 si era tenuta assemblea straordinaria che aveva deliberato in merito ad una composizione bonaria a chiusura di ATP promosso da un condomino, definendo una serie di spese straordinarie a carico di tutto il condominio

  • Dicembre 2017 aggiudicazione asta,  con dichiarazione di pagamento  delle spese condominiali degli esercizi  precedenti da parte della Curatela in regime di prededuzione

  • 20/2/2018 registrazione del decreto di trasferimento

  • 25/2/2018 comunicazione all’amministratore del condominio del decreto di trasferimento e richiesta conteggi spese condominiali, che in effetti arrivano calcolati con rateo a decorrere dal 20/2/18 (quota precedente a carico del fallimento), limitatamente alla gestione ordinaria e vengono da me immediatamente saldate; gli esercizi si chiudono al 31/10 di ogni anno

  • Con i conteggi di cui sopra mi viene inviato verbale di assemblea ordinaria del condominio per approvazione bilancio consuntivo e preventivo, che ha deliberato in data 29/1/18 anche in merito alla riscossione delle spese relative alla ATP definite il 8/2/17, stabilendone l’incasso con 5 rate straordinarie nel corso dell’esercizio 10/2018

    A distanza di un mese dall’invio dei conteggi per le spese ordinarie, l’amministratore mi richiede il pagamento delle spese straordinarie che vengono rateizzate nell’anno 2018 e che:

    Non erano riportate in perizia (e su questo punto so di non poter far niente) ancorché già definite (8/2/17) alla data di stesura della stessa

    Sono state deliberate per l'incasso ANTECEDENTEMENTE al decreto di trasferimento (29/1/18 vs 20/2/18) per lavori non ancora eseguiti

     Con pagamento in prededuzione da parte della curatela delle spese antecedenti il decreto di trasferimento

 E' corretta la richiesta che ricevo dall’amministratore considerato che queste spese straordinarie sono state deliberate quando io NON ero ancora proprietario e che la curatela paga in prededuzione?

Ritengo che la richiesta sia legata unicamente all’arco temporale stabilito per l’incasso (2018) che mi vede proprietario.

Grazie in anticipo per il vs parere.

 


 

 

 

inexecutivis pubblicato 27 marzo 2018

Per rispondere alla domanda occorre muovere da una premessa. L'art. 30 della legge 11.12.2012, n. 220 stabilisce che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".

Ora, se questo è vero, è altrettanto vero che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Dunque l’acquirente di un immobile in sede fallimentare è obbligato in solido con il venditore (id est la procedura fallimentare) al pagamento delle spese rientranti nella previsione di cui all’art. 63 citato.

Ciò detto, occorre verificare se le spese di cui le viene richiesto il pagamento sono o meno riferibili al biennio indicato dalla predetta norma.

Osserviamo in proposito che in materia di interventi di straordinaria manutenzione, ad esempio, la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654).

Viceversa, In tema di spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, che costituiscono l'oggetto di un'obbligazione "propter rem", in quanto conseguenza della contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni, l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

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