Buonasera e grazie anticipatamente per la disponibilità.
Ho effettuato una ricerca prima di sottoporre il quesito ma non ho trovato un riscontro aderente alla mia problematica che mi appresto ad esporre.
Ho ottenuto il decreto di trasferimento (e da perizia del tribunale non faceva mensione di spese condominiali pendenti, nè di iscrizioni del condominio tra il passivo della procedura) ed l'amministratore del condominio mi ha presentato un totale di spese da recuperare.
Tra queste spese risultano delle opere straordinarie del quale una parte sicuramente sono state deliberate antecedentemente all'anno precedente (art. 63 disp. att. c.c) e anche per quanto riguarda la cassazione le obbligazioni nate prima dell'anno in corso e quello precedente non sono a me imputabili (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 marzo 2017, n. 7395). Fin qui non credo ci siano dubbi, ma devo spiegarlo all'amministratore e/o leggermi le deliberee assembleari precedenti.
Il dubbio che mi resta, invece, riguarda delle "Spese indibividuali" inseriete nella tabella di riparto consuntivo dell'esercizio precedente. Tale voce, a suo dire, sono spese legali; non si sa bene quando (considerando, tralaltro che il pignoramento immobiliare nei confronti del precedente esecutato è stato trascritto nel 2012 e non so se il condominio successivamente a tale data ha potuto adire ulteriori vie legali, fermo restando che non risulta tra i creditori nominati nel decreto di trasferimento o nella perizia del tribunale).
Le mie domande sono quindi: per suddette "spese legali" vige la stessa giurisprudenza recente succitata, oppure sono sempre dovute? E' l'amministratore che mi deve fornire tutti i giustificativi di queste spese con relative date delle fatture o è un mio onere quello di dimostrare che tali debiti non sono da me dovuti? Per sostenere queste spese legali ha bisogno di una delibera assembleare e quindi fa fede la data di tale delibera?
Qualsiasi altro consiglio sul come muovermi sarà estremamente prezioso.
Grazie per la disponibilità.