spese condominiali pregresse e attuali nuovo acquirente e venditore

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2018
walterbuono pubblicato 18 marzo 2018

Egregi buongiorno,

un nuovo inquilino in data  18 giugno 2017 ha comprato all'asta un appartamento nel condominio dove abito.

So che il nuovo inquilino deve pagare le spese come da rendiconto annuale presentato dall'Amministratore per gli anni  2016 e 2017 nonchè quelle messe a bilancio 2018.

Domanda: chi deve pagare le spese per gli anni 2011, 2012 , 2013 , 2014, 2015? e nel caso fosse il venditore come possiamo rivalerci su di lui?

Con cordialità.

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2018

Per rispondere alla sua domanda dobbiamo muovere dalla premessa per cui ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente". La norma si riferisce non già all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.

Pertanto, al di fuori del periodo temporale sopra indicato, le spese condominiali pregresse graveranno esclusivamente sul venditore.

Quanto alle modalità attraverso cui il condominio può agire nei confronti dei condomini morosi, ricordiamo che ai sensi dell'art. 63, comma primo, disp att c.c. se vi è uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Inoltre, i creditori non soddisfatti, non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini morosi.

 

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