Per rispondere alla sua domanda dobbiamo muovere dalla premessa per cui ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente". La norma si riferisce non già all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.
Pertanto, al di fuori del periodo temporale sopra indicato, le spese condominiali pregresse graveranno esclusivamente sul venditore.
Quanto alle modalità attraverso cui il condominio può agire nei confronti dei condomini morosi, ricordiamo che ai sensi dell'art. 63, comma primo, disp att c.c. se vi è uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Inoltre, i creditori non soddisfatti, non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione dei condomini morosi.