Spese condominiali non chiare

  • 158 Viste
  • Ultimo messaggio 01 febbraio 2018
memphis pubblicato 30 gennaio 2018

Buongiorno, sono nuovo del forum e qualora la sezione non fosse corretta mi scuso in anticipo e ringrazio per tutti gli eventuali consigli e chiarimenti che vogliate darmi. Ho preventivamente fatto una ricerca ma non ho trovato la problematica specifica.

Ho di recente acquistato un appartamento all'asta ed ho ottenuto il decreto di trasferimento e le chiavi dell'immobile.

Ho richiesto all'amministratore del condominio quanto dovrò pagare (ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc restano a mio carico le spese relative all'anno contabile in corso e l'anno precedente), domanda la quale non ha avuto risposta diretta. Mi ha risposto l'amministratore che l'art. 1130 bis c.c. prevede che la copia dei giustificativi di spesa e documenti di bilancio sia a mio carico (400 euro), viceversa la sola presa visione è gratuita.

E' legittima tale affermazione? L'amministratore dovrà pur darmi dei giustificativi in base alla richiesta di pagamenti pendenti da sanare o l'onere della prova di quanto dovuto resta a mio carico? Posso sul serio solo prenderne visione senza farne copie in alcun modo? Eventualmente che documenti dovrei richiedere di visionare per risalire a suddette spese?Bilanci e delibere con verbali assemblee sono sufficienti? Rinnovo i ringraziamenti.

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2018

La risposta che le è stata fornita dall’amministratore ci sembra corretta.

L’art. 1129, secondo comma, c.c. (come modificato dalla legge n. 220/2012), stabilisce che l'amministratore del condominio, all'atto dell'assunzione dell'incarico deve comunicare, tra le altre cose, i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata dei documenti condominiale".

A sua volta, l’art. 1130-bis c.c., dispone che “i condomini e i titolari di dritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti contabili giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.

In questa direzione si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Benevento, 14.5.2013, n. 776) e di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 28/01/2004), secondo la quale In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (Nella specie, la S.C., in applicazione del succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale la mancata indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea del luogo e delle ore in cui sarebbe stato possibile l'esame della documentazione contabile era insufficiente a far ritenere dimostrato da parte dei condomini l'impossibilità di prenderne visione).

Close