inexecutivis
pubblicato
26 maggio 2017
- Ultima modifica 26 maggio 2017
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo muovere dalla premessa per cui la norma dell’art. 63 disp. att. c.p.c. laddove prevede che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente" si riferisce non già all’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.
Nel senso che la nozione di anno in corso vada riferita non già all’anno solare, bensì all’anno di gestione, si è pronunciato Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”.
Orbene, poiché il trasferimento di proprietà si determina, a nostro avviso, con la pronuncia del decreto di trasferimento, l’acquirente sarà obbligato (in solido con il debitore esecutato) al pagamento delle spese condominiali che si riferiscono all’annualità in corso ala data del decreto di trasferimento, ed a quella precedente.
Dunque, per verificare se le spese dell’anno 2015 sono dovute, occorrerà preliminarmente verificare da quando a quando decorre ciascuna annualità.