spese condominiali a carico dell'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 13 luglio 2017
mariosalvatoremaglio pubblicato 12 luglio 2017

Decreto di trasferimento aprile 2017. L'amministratore  del condominio inoltra consuntivo esercizio 2016, nel quale sono inclusi i debiti pregressi dell'esecutato e preventivo 2017, redatto in coerenza, chiedendo il pagamnto di " quanto dovuto". Nel primo oltre agli oneri condominiali tipici dell'anno inserisce anche nella voce "individuali" spese legali per € 1156,22, ritengo per  nuove iniziative di recupero nei confronti dell'esecutato per i crediti relativi agli esercizi dal 2012 in poi, forse comprendenti anche quelli relativi al 2016 (decreto ingiuntivo, precetto ed intervento nella procedura esecutiva).  Tenuto ex art 63 alla corresponsione dei "contributi" relativi all'anno in corso ed a quelli dell'anno precedente, sarebbero a mio carico anche queste spese? Queste sono afferenti al tentativo (vano peraltro e sicuramente non espressione di sana amministrazione in quanto la procedura da sempre non ha evidenziato prospettive di riparto a favore del condomio) di recuperare quote di anni precedenti e forse nemmeno riguardanti l'esercizio 2016.

 

inexecutivis pubblicato 13 luglio 2017

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla premessa per cui nella dizione “contributi” utilizzata dall’art. 63 disp att c.c. vanno ricomprese in via generale tutte le spese gravanti sul singolo condomino, senza distinzione dovuta alla natura delle stesse.

 Piuttosto, il dato che occorre verificare è se queste spese si riferiscono effettivamente all'anno in corso o a quello precedente alla data del decreto di trasferimento.

Sul punto occorre in primo luogo premettere che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017).

Ciò detto, occorre ricordare che la solidarietà passiva nel pagamento delle spese condominiali vale con riferimento a quelle spese il cui obbligo di contribuzione sorge nel periodo preso in considerazione dalla citata norma (anno in corso ed anno precedente alla data di trasferimento della proprietà) non a quelle spese che nel periodo di riferimento vengono semplicemente ripartite o diventano esigibili.

In materia di interventi di straordinaria manutenzione, ad esempio, la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654).

 

Più in generale, è stato osservato che In tema di spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, che costituiscono l'oggetto di un'obbligazione "propter rem", in quanto conseguenza della contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni, l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

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