Spese cancellazione ipoteche

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  • Ultimo messaggio 27 agosto 2018
william pubblicato 31 luglio 2018

Buongiorno, successivamente all'aggiudicazione di un immobile all'asta e alla pubblicazione del decreto di trasferimento ho necessità di procedere alla cancellazione di tutte le ipoteche pregresse come richiesto dalla banca che mi ha erogato il mutuo per l'acquisto. La mia domanda é a chi spettano le spese per la cancellazione delle ipoteche considerando che nulla era scritto sull'avviso di vendita e il decreto di trasferimento ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione su istanza dell aggiudicatario?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 07 agosto 2018

Quanto alle spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, salva diversa disposizione dell’ordinanza di vendita, riteniamo che esse gravino sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

La cancellazione poi viene eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari su istanza del professionista delegato a norma dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c.

william pubblicato 25 agosto 2018

Ringraziandovi innanzitutto per le puntuali risposte, volevo chiedere un vostro parere in merito, visto che sia nel decreto di trasferimento che nel avviso di vendita il giudice ordina al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle ipoteche su istanza dell’ aggiudicatario, senza menzionare il delegato alla vendita che quondi ritiene concluso il suo lavoro. A questo punto “su istanza dell aggiudicatario” può considerarsi “a carico dell’ aggiudicatario”? E se così non fosse come mi suggerite di muovermi per non dover sostenere spese aggiuntive che non mi spettano? Grazie ancora.

inexecutivis pubblicato 27 agosto 2018

Se effettivamente nel decreto di trasferimento e nell'avviso di vendita fossero previsto che l cancellazione delle formalità pregiudizievoli fosse da eseguirsi "su istanza dell'aggiudicatario" riteniamo che quest'ultimo debba farsi carico delle relative spese.

Evidentemente, se fosse così, il giudice ha inteso derogare alla previsione di cui all'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c., a mente del quale, come abbiamo detto,  la cancellazione viene eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari su istanza del professionista delegato.

Sarebbe interessante verificare se tracce di questa deroga si rinvengono anche nell'ordinanza di vendita, che contiene anche la disciplina della delega. 

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