Buongiorno,desideravo risposta al seguente quesito: perchè l'acquirente in asta è tenuto a pagare le spese condominiali degli anni precedenti quando l'importo ricavato dalla vendita consentirebbe di pagare tutti e tutto ? Grazie.
Buongiorno,desideravo risposta al seguente quesito: perchè l'acquirente in asta è tenuto a pagare le spese condominiali degli anni precedenti quando l'importo ricavato dalla vendita consentirebbe di pagare tutti e tutto ? Grazie.
La risposta alla domanda formulata risiede nella circostanza per cui non è detto che il condominio si sia premunito di un titolo esecutivo per intervenire nella procedura.
Il condominio, infatti, alla stregua di qualunque altro creditore, per partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita deve aver spiegato intervento all’interno della procedura. Ciò può fare se è munito di titolo esecutivo, ed in questo caso parteciperà alla distribuzione, oppure (art. 499 c.p.c.) se il suo credito risulta dalle scritture contabili obbligatorie, nel qual caso avrà diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato solo se il condomino creditore riconosce il credito; viceversa, in caso di disconoscimento, il condominio potrà chiedere che la somma a lui spettante sia accantonata per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di approvazione del progetto di distribuzione.
A questa regola si sottraggono solo, secondo Cass. sez. III, 22.6.2016, n. 12877 “Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale)”, in quanto tali spese “sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate”.