SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA

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  • Ultimo messaggio 19 dicembre 2021
gaetano.dimaio pubblicato 15 dicembre 2021

IO HO UN' ASTA IMMOBILIARE CHE è FISSATA PER FEBBRAIO SONO IL DEBITORE 

CHIEDEVO: 

TROVANDO L'ACCORDO CON 3 DEI CREDITORI SU 4 

IL GIUDICE POTREBBE ACCORDARMI UN RINVIO PER POTER TROVARE L'ACCORDO CON IL 4° CRESDITORE?

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inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Molto difficile, occorrerà il consenso anche del quarto, se è munito di titolo esecutivo.

gaetano.dimaio pubblicato 16 dicembre 2021

Ok trovato anche l’accordo con il quarto creditore , quanto tempo prima della data dell’asta il giudice può sospendere ? Anche 2 giorni prima ?

robertomartignone pubblicato 16 dicembre 2021

Sospensione ex art 624 cpc va richiesta almeno 20 gg prima . La faccia subito , in genere la richiede il creditore procedente con assenso degli altri creditori intervenuti , di poi verrà fissata udienza .

gaetano.dimaio pubblicato 18 dicembre 2021

Ancora una domanda.

io ho gia partecipato a questa asta lo scorso marzo 2021 mi sono aggiudicato il bene versando una cauzione di € 39000 ,  nei 120 giorni successivi non sono riuscito a chiudere il pagamento. Quei soldi logicamente li ho persi . 

ora trovato la somma necessaria ritorno alla carcica di nuovo per prendermi l'immobile  cercando di fare l'accordo con la banca evitando l'asta . parteciperò con un'altra società .

quiei soldi dopo un eventuale accordo con la banca prima dell'asta , verranno restituiti alla vecchia società che si è aggiudicata l'immobile senza aver chiuso il pagamento nel marzo 2021?

grazie 

inexecutivis pubblicato 19 dicembre 2021

Difficile dare una risposta, poiché sul punto si registrano, in giurisprudenza, opinioni contrastanti.

Secondo una prima tesi (Tribunale di Verona del 17.7.2020) “(…) attesa la funzione sanzionatoria dell’incameramento della cauzione a titolo di multa, l’effetto special preventivo e general preventivo che accompagna ogni sanzione verrebbe certamente meno laddove la multa venisse restituita all’aggiudicatario decaduto in corrispondenza di un’ipotesi di improseguibilità parziale della procedura; - tale conclusione, peraltro, è inoltre anche contraria alla lettera della legge; - ai sensi dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., infatti, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti e, quindi, restando stabile l’aggiudicazione restano, inevitabilmente, validi ed efficaci anche gli atti a valle che l’aggiudicazione presuppongono, tra i quali atti, evidentemente, rientrano il decreto di trasferimento e, in mancanza di pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, la dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario e la consequenziale pronuncia di incameramento della cauzione a titolo di multa”.

Diverso avviso è stato espresso da Trib. Ragusa, 7 ottobre 2021, il quale andando consapevolmente contro le conclusioni del Tribunale veneto ha affermato che “Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione non perfezionatasi con il versamento del saldo prezzo con conseguente emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 587 c.p.c. (acquisizione della cauzione e disposizione di un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo base), la procedura venga dichiarata estinta per rinuncia dei creditori titolati, avvenuta prima dell’esperimento del nuovo tentativo di vendita, la cauzione va restituita all’aggiudicatario in applicazione delle regole generali in tema di ripetizione dell’indebito. La somma acquisita dalla procedura a titolo di multa, infatti, non può essere assegnata ai creditori perché costoro hanno rinunciato all’esecuzione e pertanto non hanno diritto alla distribuzione né detta somma può essere reclamata dal debitore esecutato siccome l’art. 632 c.p.c. si applica alla diversa ipotesi in cui l’estinzione intervenga dopo la vendita del bene ove il debitore, non potendo più ottenere la res, avrà diritto alla consegna di un bene succedaneo rappresentato dal prezzo ricavato dalla vendita”.

La prima soluzione ci convince maggiormente.

robertomartignone pubblicato 19 dicembre 2021

Dipende dall ' accordo che farà con il creditore , comunque credo di no essendo stati versati sul conto della procedura , ma ripeto dipende dalla trattativa che andrà a fare .

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