Sospensione dell'asta immobiliare senza incanto a 7 giorni dall'asta

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  • Ultimo messaggio 12 gennaio 2018
ldardini pubblicato 10 gennaio 2018

Salve,

durante la visita ad un immobile alla cui asta avevo intenzione di partecipare, il debitore ha fatto sapere e poi è stato confermato dalla Cancelleria del Tribunale, di aver depositato una richiesta di sospensione. Il debitore sostiene che la richiesta di sospensione è stata concordata con i creditori. Mancano 7 giorni alla data dell'asta.

Non sapendo il tipo di "sospensione" richiesta, ritengo che non sia possibile che sia stata depositata ai sensi del 624bis che prevede un termine di 20 giorni prima della data dell'asta. Potrebbe essere stata depositata ai sensi del 161, ma questo prevederebbe l'adesione anche da parte degli offerenti. 

1) Essendo i termini per la presentazione delle offerte ancora aperti, è possibile presentare l'offerta dopo che è stata depositata la richiesta di sospensione? In questo caso, l'accettazione o meno della sospensione, quando avviene?

2) Nel caso in cui tutti gli interessati accolgano la richiesta di sospensione e che il Giudice la ratifichi, nel caso in cui il debitore non ottemperi agli impegni presi con il creditore e che questo richieda la revoca della sospensione, vengono riaperti i termini per la presentazione delle offerte oppure si procede all'analisi delle offerte presentate a suo tempo?

inexecutivis pubblicato 12 gennaio 2018

La domanda formulata richiede alcune premesse di carattere sistematico.

L’art. 161 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.

Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno della vendita, consentendo comunque accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento al fine di pervenire ad una definizione consensuale della procedura.

L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624 bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto fino a venti giorni prima della vendita la procedura potrà essere sospesa ex art. 624 bis c.p.c.; dopo il ventesimo giorno la procedura potrà essere rinviata ex art. 161 disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, è necessario il consenso degli offerenti.

Fatta questa premessa riteniamo che:

1. Presentata una istanza di rinvio, il provvedimento che la dispone potrà essere disposto solo dopo l’apertura delle buste, atteso che solo in quel momento si conoscerà l’identità degli offerenti e si potrà verificare se essi abbiano prestato o meno cauzione;

2. Questa soluzione, a nostro avviso, deve essere praticata anche quando al momento di presentazione della istanza di rinvio non siano ancora intervenute offerte di acquisto. La norma, invero, nel richiedere il consenso degli offerenti va interpretata nel senso del necessario coinvolgimento del mercato, che deve essere posto in condizione di esprimersi (appunto attraverso la presentazione di offerte di acquisto). Tale interpretazione, inoltre. È quella che meglio la pone al riparo dal rischio di strumentalizzazioni.

 

3. Quanto agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161 bis disp att c.p.c.  avrà l’effetto congelare le operazioni di vendita, e dunque decorso il termine eventualmente concesso la procedura esecutiva riprenderà il suo corso attraverso la delibazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti.

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