In effetti la formulazione letterale dell'elaborato peritale risulta assai criptica, e di non agevole interpretazione.
Ad ogni buon conto, se il bene è stato posto in vendita, ciò vuol dire che è stata accertata l'esistenza di un titolo di acquisto del bene in favore del debitore, che non è stato superato da successive trascrizioni eseguite "contro" il medesimo.
Invero, spetta al giudice dell’esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d’ufficio, mediante l’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell’art. 567 c.p.c., comma 2.
Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all’esecutato non è un presupposto dell’espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l’accertamento dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione).
Spetta al creditore soltanto dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d’acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l’assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.
Inoltre, non può essere seguito, in materia di processo esecutivo, l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all’art. 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, è compito del giudice dell’esecuzione verificare d’ufficio la validità del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione esecutiva, tra cui rientra anche l’appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l’oggetto del processo esecutivo.
In conclusione, nel processo esecutivo spetta al Giudice dell’esecuzione verificare, d’ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l’esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore (Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11638).