inexecutivis
pubblicato
21 novembre 2019
A norma dell’art. 608 c.p.c. “L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”. Si tratta di una previsione che è stata modificata dal d.l. 83/2005 il quale si è premurato di specificare che l’esecuzione per rilascio ha inizio con la notifica del predetto avviso. La modifica normativa si è resa necessaria in ragione del fatto che precedentemente non vi era concordia, in dottrina e giurisprudenza, nella individuazione del momento in cui la procedura per rilascio avesse formalmente inizio, e questa incertezza aveva numerose ricadute operative, come ad esempio la individuazione del termine di efficacia del precetto o la decorrenza del termine per promuovere opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Dunque, con la notifica del preavviso di rilascio di cui all’art. 608 c.p.c. si è “dentro” l’esecuzione.
Non è tuttavia detto che questa esecuzione si sostanzi nella creazione di un fascicolo d’ufficio con assegnazione dello stesso ad un giudice in forza delle vigenti previsioni tabellari (cass. 18.2.1993, n. 2005), in quanto in questi procedimenti esecutivi la figura del giudice dell’esecuzione rimane, per così dire, sullo sfondo, in quanto il suo intervento è solo eventuale, legato cioè alla risoluzione delle difficoltà di cui all’art 610 c.p.c.
Quanto ai termini della notifica, riteniamo che certamente il procedimento notificatorio debba concludersi affinché, anche per il destinatario della notifica, l’esecuzione possa dirsi iniziata, sicché, ad esempio, se al decimo giorno previsto dall’art. 608 l’avviso non sia stato ancora recapitato al destinatario, l’esecuzione non può portarsi a termine.
Del resto, opera in questa direzione anche la funzione del preavviso di rilascio, il quale è concepito per consentire al debitore di adempiere spontaneamente, di prepararsi a subire l’esecuzione, di essere posto nelle condizioni di potervi assistere ed eventualmente far valere i suoi diritti.
Quanto alle notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 si ha per eseguita (anche nei confronti del destinatario) con il ricevimento della can (comunicazione di avvenuta notifica) e comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione.