inexecutivis
pubblicato
30 settembre 2016
- Ultima modifica 30 settembre 2016
Le precisazioni fornite ci consentono di rispondere in maniera più esauriente.
Non riteniamo, in primo luogo, che la vendita del bene in ambito fallimentare possa essere di ostacolo alla pronuncia dell’ordine di liberazione se quella vendita si svolga (come ci sembra di capire) secondo le norme del codice di procedura civile. Al contrario, Trib. Reggio Emilia Sez. fall., Ord., 26/10/2013 e Trib. Pescara Sez. Fall. Ord. 03/06/2016, (unici precedenti giurisprudenziali sul punto di cui siamo a conoscenza) hanno (secondo noi condivisibilmente) ammesso la piena compatibilità dell’ordine di liberazione di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c., con le procedure concorsuali.
L’art. 107 comma 2 l.fall. consente infatti che le vendite dei beni immobili in sede fallimentare possano avvenire secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e certamente l’art. 560, comma 3 c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare. Anzi, si è aggiunto, la sua applicazione alle vendite fallimentari è doverosa in quanto essa garantisce l’efficienza del procedimento di liquidazione, fine ultimo a presidio del quale essa è stata concepita.
Del resto, nessuno dubita del fatto che la previsione operi nei casi in cui il Curatore decida di proseguire la vendita di un cespite ricompreso nel fallimento in sede esecutiva ex art. 107 l.fall., oppure nei casi in cui, trattandosi di esecuzione individuale promossa in danno del fallito prima della dichiarazione di fallimento da un istituto di credito titolare di credito fondiario, l’esecuzione prosegua (in deroga all’art. 51 l.fall.) nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 41 comma 2 del testo unico bancario.
Dunque, se l’art. 560 comma terzo può e deve trovare applicazione anche in sede concorsuale, e se l’adozione dell’ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione, riteniamo che questo debba avvenire anche nelle vendite fallimentari, senza che la previsione di cui all’art. 47 comma 2 l.fall. (per le motivazioni che i richiamai arresti giurisprudenziali hanno esplicitato) possa fungere da impedimento.
Quanto ai tempi ed ai modi di esecuzione dell’ordine di liberazione, l’art. 560, comma quarto, prevede che esso sia attuato dal custode (e quindi, nelle procedure concorsuali, sarà attuato dal curatore) secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 cpc. Poco importa se nell’immobile abitano minori. In tal caso il curatore si limiterà ad avvertire i servizi sociali notiziandoli del giorno e dell’ora in cui la liberazione dell’immobile sarà materialmente eseguita, i quali se lo riterranno adotteranno le iniziative che ritengono necessaria a salvaguardia della posizione dei minori medesimi.