Se gli attuali proprietari con figlio minorenne non vanno via ?

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  • Ultimo messaggio 06 ottobre 2016
speranzoso pubblicato 26 settembre 2016

Buongiorno,

sto tenendo sott'occhio un immobile all'asta che è ancora occupato dalla famiglia. Mi sembra che abbiano un figlio minorenne.

Mi chiedo: qualora decidessero di non uscire e di rimanere dentro anche dopo l'aggiudicazione dell'asta, con figlio minorenne, che possibilità e tempistiche REALI ci sono per avere la casa vuota ? Qual'è l'ente che dovrà occuparsi di farli uscire ?

In ultimo: nella lista delle aste, che differenza c'è tra gli immobili che riportano la sigla "R.G.E" e quelli che riportano la sigla "FALL." ?

Grazie mille,

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inexecutivis pubblicato 28 settembre 2016

 Per rispondere con precisione alla sua domanda avremmo bisogno di sapere se l’ordine di liberazione dell’immobile è stato emesso, e se si quando.

 

Ci fornisca questo dato e potremmo darle una risposta precisa, visto che le modalità di liberazione dell’immobile cambiano, e di molto, a seconda che l’ordine di liberazione sia stato emesso prima o dopo il 2 agosto 2016. A questo fine, le consigliamo di rivolgersi al custode, chiedendo appunto se l’ordine di liberazione è stato emesso dal Giudice e, in caso di risposta affermativa, se questo è avvenuto prima o dopo la data che le abbiamo indicato.

 

Quanto all’ultimo quesito posto, la sigla RGE indica che la procedura in seno alla quale si vende il bene è una procedura esecutiva, mentre la sigla FALL indica che il bene si sta vendendo in seno ad una procedura Fallimentare.

Questo tuttavia, dal punto di vista dei potenziali acquirenti, non implica sostanziali differenze. 

speranzoso pubblicato 28 settembre 2016

Buongiorno,

mi viene riferito dal custode che non gli risulta (ma non sembrava sicurissimo) che l'ordine di liberazione sia stato emesso.

Inoltre il custode lasciava intendere che visto che si tratta di una procedura fallimentare, questo ordine non fosse dovuto.

Cosa ne pensate ?

Grazie,

inexecutivis pubblicato 30 settembre 2016

Le precisazioni fornite ci consentono di rispondere in maniera più esauriente.

Non riteniamo, in primo luogo, che la vendita del bene in ambito fallimentare possa essere di ostacolo alla pronuncia dell’ordine di liberazione se quella vendita si svolga (come ci sembra di capire) secondo le norme del codice di procedura civile. Al contrario, Trib. Reggio Emilia Sez. fall., Ord., 26/10/2013 e Trib. Pescara Sez. Fall. Ord. 03/06/2016, (unici precedenti giurisprudenziali sul punto di cui siamo a conoscenza) hanno (secondo noi condivisibilmente) ammesso la piena compatibilità dell’ordine di liberazione di cui all’art. 560, comma terzo, c.p.c., con le procedure concorsuali.

L’art. 107 comma 2 l.fall. consente infatti che le vendite dei beni immobili in sede fallimentare possano avvenire secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e certamente l’art. 560, comma 3 c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare. Anzi, si è aggiunto, la sua applicazione alle vendite fallimentari è doverosa in quanto essa garantisce l’efficienza del procedimento di liquidazione, fine ultimo a presidio del quale essa è stata concepita.

Del resto, nessuno dubita del fatto che la previsione operi nei casi in cui il Curatore decida di proseguire la vendita di un cespite ricompreso nel fallimento in sede esecutiva ex art. 107 l.fall., oppure nei casi in cui, trattandosi di esecuzione individuale promossa in danno del fallito prima della dichiarazione di fallimento da un istituto di credito titolare di credito fondiario, l’esecuzione prosegua (in deroga all’art. 51 l.fall.) nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 41 comma 2 del testo unico bancario.

Dunque, se l’art. 560 comma terzo può e deve trovare applicazione anche in sede concorsuale, e se l’adozione dell’ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione, riteniamo che questo debba avvenire anche nelle vendite fallimentari, senza che la previsione di cui all’art. 47 comma 2 l.fall. (per le motivazioni che i richiamai arresti giurisprudenziali hanno esplicitato) possa fungere da impedimento.

 

Quanto ai tempi ed ai modi di esecuzione dell’ordine di liberazione, l’art. 560, comma quarto, prevede che esso sia attuato dal custode (e quindi, nelle procedure concorsuali, sarà attuato dal curatore) secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 cpc. Poco importa se nell’immobile abitano minori. In tal caso il curatore si limiterà ad avvertire i servizi sociali notiziandoli del giorno e dell’ora in cui la liberazione dell’immobile sarà materialmente eseguita, i quali se lo riterranno adotteranno le iniziative che ritengono necessaria a salvaguardia della posizione dei minori medesimi.

speranzoso pubblicato 06 ottobre 2016

Grazie mille per l'esauriente commento.

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 06 ottobre 2016

Grazie a lei

speranzoso pubblicato 06 ottobre 2016

Vorrei chiedere un'altra cosa. (ricordo che l'asta sarà fra qualche mese)

In riferimento a vostra altra risposta (https://forum.astalegale.net/thread/liberazione-immobile-dl59-16/) e dal momento che l'ordine di liberazione non è stato ancora emesso, qual'è la strada migliore che mi consigliate di seguire, nel caso in cui, ad asta aggiudicata, si rifiutassero di uscire e/o consegnare e chiavi ?

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 06 ottobre 2016

Certamente quella di chiedere al giudice l'emissione dell'ordine di liberazione, oppure di sollecitare il custode ad eseguirlo, ove l'ordine sia già stato emesso.

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