inexecutivis
pubblicato
29 giugno 2017
Rispondiamo alla domanda osservando in primo luogo che ne suo caso il termine per il versamento dela saldo del prezzo deve intendersi prorogato di 31 giorni.
Esso, infatti, soggiace al regime della sospensione feriale dei termini processuali (primo – trentuno agosto).
Ciò in quanto a nostro giudizio il termine per il pagamento del saldo prezzo è un termine processuale poiché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in un senso piuttosto che in un altro. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.
Questo convincimento si rinviene anche in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha osservato che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004).