sanzioni su plusvalenza

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  • Ultimo messaggio 14 giugno 2017
giussgiuss pubblicato 12 giugno 2017

Ho partecipato ad un asta giudiziaria  nel marzo 2015 e mi sono aggiudicato un immobile a Como ed ho usufruito delle agevolazioni della prima casa.

 

Il decreto di trasferimento è stato firmato nel luglio 2015,

 

Nel gennaio 2016 ho trasferito la mia residenza nel comune dove è ubicata la casa andandoci ad abitare.

 

Nei prossimi mesi probabilmente venderò l’immobile acquistato e ne comprerò uno, e cercherò di trasferire la mia residenza nei tempi previsti dalla legge.

 

Acquistando la nuova casa dovrei usufruire del credito d’imposta avuto dall’acquisto della prima abitazione.

 

Domanda: posso chiedere di non pagare tasse sulla plusvalenza all’atto della vendita dal notaio?

Se il notaio mi concede questa possibilità ed invece l’Agenzia delle entrate non me la  riconosce a cosa vado incontro? Al solo pagamento delle imposte sulla plusvalenza o ci sono delle sanzioni? In che misura?

inexecutivis pubblicato 14 giugno 2017

Alla domanda riteniamo di poter fornire una risposta positiva, che si ricava dall’art. 1, comma 496 l. L. 23/12/2005, n. 266 (modificato prima dal comma 21 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 310 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296), il quale prevede che “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, letterab), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia”.

 

Sulla scorta di questo dato normativo, riteniamo che il pagamento dell’imposta da plusvalenza in sede di stipula del rogito non è obbligatoria, ma si verifica solo “su richiesta della parte venditrice”.

Quanto alle sanzioni, si consideri che ai sensi dell’art. 67, comma 1 let. b) del d.P.R. 917/1986 la plusvalenza rientra nella categoria dei redditi diversi ai fini IRPEF, e pertanto le sanzioni sono le stesse che disciplinano questa imposta.

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