saldo prezzo

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  • Ultimo messaggio 27 luglio 2017
micheleaccettella pubblicato 24 luglio 2017

Premesso che secondo la Giurisprudenza maggioritaria, il versamento del saldo prezzo è un termine processuale e, quindi, soggetto alla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, come devo regolarmi qualora tale termine scadesse entro il 31 agosto e l'assegnatario si presentassi per versarmi il saldo proprio in tale mese? Dovrei accettarlo, comunque, o chiedergli di postitcipare il pagamento a partire da settembre ? Perchè in teoria durante agosto deovrebbe essere sospesa ogni attività e non potrei adempiere alla formalità di accettazione del saldo.

Grazie,

Avv. Michele Accettella

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2017

La domanda formulata pone il tema della sospensione feriale del termine di versamento del saldo del prezzo sotto un profilo diverso da quello normalmente trattato da dottrina e giurisprudenza.

Come correttamente osservato, la prevalente dottrina e la giurisprudenza di legittimità si esprimono in senso favorevole all’applicazione dell’istituto in parola, in forza della considerazione secondo la quale il termine per il pagamento del saldo prezzo è un termine processuale nel senso che si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in un senso piuttosto che in un altro. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

In giurisprudenza è stato così affermato che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 si era invece occupata del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., pronunciandosi anche in tale occasione per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini).

Che i termini per il compimento di un atto processuale siano sospesi non vuol dire tuttavia che nel periodo di sospensione lo stesso sia precluso, cosa che si verificherebbe, nella sostanza, se all’aggiudicatario fosse impedito il versamento del saldo nel periodo di sospensione.

Ergo, a nostro avviso, un pagamento eseguito durante il periodo di sospensione feriale non può essere rifiutato.

 

Peraltro, è dubbio il fatto che durante il periodo feriale non possano essere svolte le attività proprie dell’ausiliario del Giudice (Cass. 10727/2001, correggendo la sentenza della Corte di Appello, la quale aveva affermato che tutte le attività del consulente possono essere svolte durante il periodo di sospensione feriale, ha per esempio affermato che “le attività alle quali i difensori hanno diritto di essere presenti, come appunto quelle di consulenza, non possono essere validamente svolte nel periodo feriale, salvo che nelle cause urgenti. La conseguente nullità, tuttavia, è condizionata al verificarsi di una specifica e concreta menomazione dei diritti delle parti [cfr., con riferimento alle udienze, Cass. 19 aprile 1991 n. 4227, 26 marzo 1994 n. 2978, 18 novembre 1995 n. 11992]).

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