riunione procedure

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  • Ultimo messaggio 12 luglio 2020
gaetano pubblicato 10 luglio 2020

Buongiorno

sono stato nominato delegato alla vendita di una procedura esecutiva immobiliare nell'ambito della quale sono stati già esperiti dal G.E. precedenti tentativi di vendita.

Tale procedura scaturisce da un pignoramento  (2010) in danno di 4 soggetti (genitori e due figli) ed investe la metà di un appartamento relativa alla quota di proprietà dei figli (la restante metà è di proprietà di altri due soggetti non investiti da tale procedura) e l'intero di un locale terraneo di proprietà dei genitori.

A tale procedura ne è stata riunita un'altra scaturita da un pignoramento successivo (2012) che investe l'intero appartamento e l'intero del locale terraneo. 

Nel 2015 il creditore procedente del II pignoramento ha rinunciato agli atti esecutivi chiedendo la cancellazione del pignoramento che tuttavia non è avvenuta in quanto nel frattempo in tale seconda procedura era intervenuta una società che vanta un credito nei confronti di uno dei genitori (proprietario di 1/2 del locale terraneo).

Il mio dubbio è:

vi chiedo gentilmente di aiutarmi nel capire come individuare il bene oggetto della vendita se deve essere come è stato finora, limitato alla quota di 1/2 dell'appartamento e l'intero locale terraneo oppure dovrà essere esteso all'intero dell'appartamento e del locale terraneo.

Anticipatamente ringrazio

inexecutivis pubblicato 12 luglio 2020

Dal contenuto della domanda riteniamo che all’esito della rinuncia intervenuta nel 2015 rimangono sottoposti a pignoramento soltanto i beni di cui al pignoramento del 2010. Il pignoramento del 2012 sulla restante metà degli appartamenti è venuto meno per effetto della rinuncia, e non può ritenersi che permanga su di essi per effetto dell’intervento, perché l’interveniente non ha ragioni di credito sui proprietari degli appartamenti (che ci pare siano i figli). Il secondo pignoramento, per effetto dell’intervento, conserva la sua efficacia (che avrebbe un senso ove venisse meno anche il primo pignoramento) sulla sola quota parte del bene di cui è proprietario il debitore dell’interveniente.

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