Nel rispondere al quesito formulato occorre muovere dalla premessa normativa di cui all'art. 576, comma 1 n. 6 c.p.c., a mente del quale il giudice dell'esecuzione fissa, con l'ordinanza di vendita, la misura minima dei rilanci (non è raro, tuttavia, che nell'ordinanza si disponga che sia lo stesso delegato a determinarla).
Precisiamo ancora che secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza (Cass. 9255/2015), l’ordinanza di vendita costituisce lex specialis del subprocedimento di vendita del compendio pignorato, la cui violazione determina la illegittimità del relativo procedimento, impugnabile ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. oppure con il rimedito dell’opposizione agli atti esecutivi previsto dall’art. 617 del codice di rito.
Sulla scorta di queste premesse riteniamo di poter affermare che il rilancio è invalido poiché nel termine previsto è stato eseguito in misura inferiore alle prescrizioni contenute nell’ordinanza di vendita, così determinandosi una illegittimità del procedimento di aggiudicazione.
Il rimedio di cui l’aggiudicatario ingiustamente escluso potrà avvalersi è, come detto, quello del reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c.
Ovviamente in tutto questo assume decisivo rilievo quanto verbalizzato dal professionista delegato, poiché occorre che l’anomalia da lei riscontrata risulti anche dal verbale delle operazioni di vendita.
Si consideri, infatti, che il professionista delegato nell’esercizio delle sue funzioni assume la veste di pubblico ufficiale (in questo senso si è espressa, in tema di peculato, Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 3872, secondo la quale “Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del Giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del Giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguentemente, la qualità di pubblico ufficiale”), con la conseguenza che le attestazioni dallo stesso compiute in ordine a quanto da lui materialmente fatto ed a quanto davanti a lui materialmente accaduto fanno piena prova, fino a querela di falso.
Quindi, il consiglio che ci sentiamo di offrire è quello di richiedere immediatamente copia del verbale delle operazioni di vendita.