inexecutivis
pubblicato
01 ottobre 2016
- Ultima modifica 01 ottobre 2016
La norma alla quale si fa riferimento nella domanda è l’art. 1 comma 56 della legge di stabilità per il 2016, ai sensi del quale “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi”.
Ciò posto, rispondiamo all’interrogativo affermando che se ricorrono i presupposti per il recupero dell’IVA previsti dalla norma appena richiamata, essa troverà applicazione anche se l’acquisto viene effettuato in seno ad una procedura fallimentare, ed indipendentemente dalle modalità (rogito notarile o decreto di trasferimento) attraverso cui esso è stato formalizzato.
La ragione di questo convincimento si ricava, in primis, dall’art. 1 dpr 633/1972, il quale dispone che l’iva si applica alle “cessioni” di beni strumentali; l’art 2 aggiunge poi che "costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere".
La risoluzione ministeriale n. 193/E del 26 novembre 2001, ha quindi chiarito che il legislatore, parlando di cessione di beni, "non ha fatto riferimento ad uno specifico tipo negoziale previsto dal codice civile, ma ha adottato un'ampia formula definitoria, suscettiva di ricomprendere tutti gli atti che comportano, come effetto giuridico, un trasferimento della proprietà di beni di ogni genere (ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento) a titolo oneroso".
Dello stesso avviso si è mostrata la Corte di Cassazione, che con sentenza n. del 12 agosto 1997 n. 7528 ha statuito che le vendite compiute in seno alle procedure esecutive costituiscono cessioni di beni ai fini IVA.