Reclamo 669

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  • Ultimo messaggio 22 giugno 2018
alessandro78@ pubblicato 15 giugno 2018

Buongiorno, Vorrei un consiglio. Ho partecipato ad un’asta senza incanto proveniente da una divisione giudiziale presentando 2 offerte: una a nome mio ed una a nome di mia figlia ( non ero sicuro che il notaio accettasse L autorizzazione del giudice tutelare così come da me presentata).prezzo base 345000, offerta minima 259000

In sede di asta la comproprietaria afferma di aver depositato istanza al giudice affinché non venisse effettuata L aggiudicazione ad un prezzo inferiore ad euro 310.000, avendo la stessa ricevuto un’offerta dello stesso importo tramite un’agenzia immobiliare. Inoltre sempre la comproprietaria specifica che il sottoscritto aveva fatto un’ offerta privata ad euro 28000 Il notaio sentite le parti ( la comproprietaria dice che non vuole procedere all asta, il comproprietario invece dichiara di voler proseguire)procede all asta ed all assegnazione a mia figlia essendo L offerta più alta ed essendo presenti solo l offerta a nome mio e di mia figlia. La comproprietaria fa ricorso perché dice che avendo ricevuto delle offerte privata c’è la speranza di ottenere una maggiore somma e chiede che venga fissato un nuovo incanto allo stesso prezzo e stesse modalità. Che ne pensate? Grazie

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inexecutivis pubblicato 17 giugno 2018

La risposta alla domanda impone il preliminare richiamo ad alcune coordinate normative di riferimento.

Ai sensi dell’art. 788 c.p.c., quando in seno ad un giudizio di scioglimento della comunione occorre procedere alla vendita di beni immobili, il Giudice istruttore adotta una ordinanza di vendita a norma dell’art. 569 c.p.c., ossia una ordinanza con cui stabilisce i termini e le condizioni della vendita, negli stessi termini in cui provvede il Giudice dell’esecuzione in caso di pignoramento.

Stabilisce il terzo comma dell’art. 788 che questa vendita è disciplinata dagli artt. 570 e seguenti c.p.c.

Quindi, la vendita che si celebra in seno ad un giudizio di scioglimento della comunione è una vendita che soggiace alla disciplina delle vendite esecutive.

Se così è, troverà applicazione la disciplina di valutazione delle offerte di acquisto prevista dagli artt. 572 e 573 c.p.c.

Ed allora, la risposta alla domanda formulata si rinviene nella disciplina dettata da queste due norme.

Partendo dalla prima, oggi è previsto che quando è presentata una sola offerta:

se essa è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;

se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può (non deve) procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.

L’art. 573 c.p.c., nel disciplinare il caso di più offerte prevede che il Giudice dia luogo, in ogni caso, alla gara, senza disporre che nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo base vi sia la possibilità di non aggiudicare e di procedere ad un nuovo tentativo di vendita per il caso in cui vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con un nuovo esperimento.

Riteniamo quindi che per stabilire quante possibilità ci siano che l’opposizione promossa abbia successo, occorre in primo luogo vedere quante offerte di acquisto sono pervenute.

Se le offerte sono più di una riteniamo che non vi sia spazio per una revoca del provvedimento di aggiudicazione. Invero, il tenore dell’art. 573 sembra chiaro nell’affermare che l’unica ipotesi in cui non si procede all’aggiudicazione in presenza di più offerte, ove il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base indicato nell’ordinanza di vendita, sia quella in cui è stata presentata istanza di assegnazione. Inoltre, la previsione dell’art. 572 c.p.c., nell’imporre al Giudice di verificare, prima di aggiudicare all’unico offerente, la possibilità di ottenere un prezzo migliore con un ulteriore tentativo di vendita, si giustifica proprio in presenza di una unica offerta, ove occorre chiedersi se il mercato abbia già compiutamente espresso il suo orientamento rispetto al bene posto in vendita. Quando invece, come nel caso di pluralità di offerte che abbiano dato luogo allo svolgimento di una gara, è evidente che il mercato si sia già pronunciato, quella verifica appare ultronea.

Se invece è stata presentata una sola offerta di acquisto, occorrerà valutare quanto sia “seria” (così si esprime l’art. 572 c.p.c.) l’offerta di acquisto pervenuta e verificare se essa effettivamente capace di indurre a ritenere che un nuovo tentativo di vendita potrebbe consentire di raggiungere un prezzo superiore.

alessandro78@ pubblicato 17 giugno 2018

Buongiorno,

grazie mille per la risposta, ci sono state delle novita':

intanto specifico che le offerte erano due: una a mio nome e una a nome di mia figlia minore, regolarmente accettate dal notaio delegato, il quale dopo averci invitato alla gara e aver ricevuto risposta negativa ha aggiudicato a mia figlia (offerta piu' alta della mia).

Per quanto riguarda il ricorso proposto, il giudice l'ha rigettato, riconoscendo l'anomalia delle offerte presentate qualche giorno prima della vendita, nonostante fossero anni che c'era nel giudizio la possibilita' di una vendita privata e sia perche' poi gli offerenti non si siano presentati in asta essendo "probabilmente" a conoscenza dello stesso incanto.

Per quanto riguarda la mia offerta fatta ai proprietari ad euro 280000 il giudice scrive che gia' in quella sede avrei potuto offrire una cifra piu' alta rispetto i 310000 dell'altra offerta, cosa che non e' accaduta.

Commentando in questo modo il ricorso , senza far nessun riferimento normativo , il giudice secondo il mio parere lascia spazio per un reclamo al collegio, cosa che si e' prontamente verificata.

Ora i reclamanti adducono che nell' avviso di vendita non risultava possibile visitare l 'immobile, ( non essendo un'esecuzione non e' stato nominato un custode, ne' e' stato richiesto dai proprietari) che anche l'altro proprietario ora, ma solo ora, dato che nel verbale di aggiudicazione e' specificato che una delle due parti vuole procedere all'asta in quella sede,  si e' reso conto che sarebbe opportuna una nuova vendita; secondo i ricorrenti non ci sono creditori , e quindi bisogna tener conto della volonta' delle parti di fare un altro tentativo visto comunque che si tratta di un giudizio durato piu' di dieci anni.

nel reclamo e' stata chiesto previa sospensione del provvedimento del giudice ( ho fatto il saldo prezzo ed hanno paura che il giudice possa firmare il decreto di trasferimento )l'annullamento dell'aggiudicazione e la fissazione di una nuova asta alle stesse condizioni.

che ne pensate.

grazie mille

savyfo pubblicato 18 giugno 2018

Buongiorno Astalegale

in relazione a quanto scrivete più sopra."

Se invece è stata presentata una sola offerta di acquisto, occorrerà valutare quanto sia “seria” (così si esprime l’art. 572 c.p.c.) l’offerta di acquisto pervenuta e verificare se essa effettivamente capace di indurre a ritenere che un nuovo tentativo di vendita potrebbe consentire di raggiungere un prezzo superiore "

potreste cortesemente fornire i dettagli di precedenti giurisprudenziali di  provvedimenti in cui  il giudice o il delegato non hanno proceduto alla aggiudicazione nel caso di una sola offerta perchè ritenevano serie le possibilità di ricavare somme maggiori per la procedura con un nuovo tentativo di vendita? 

In particolare sarà necessario presentare un reclamo al collegio anche sulla base dell ' art. 572 c.p.c. (se secondo voi possibile) dopo rigetto del primo  reclamo da parte del  GE,  con un  provvedimento in cui  questo ultimo  ha dichiarato inammissibile l'offerta presentata dall'offerente assente per la mancanza della visura camerale,  e non perchè l'offerente assente era decaduto  in virtù dell'assenza  come verbalizzato  dalla  delegata .

Il GE nel provvedimento  ha  quindi confermato  l'aggiudicazione  a favore dell'unico altro offerente,   senza entrare nel merito delle motivazioni alla base  del reclamo originale che lamentavano l'illeggittimità dell'aggiudicazione perchè non vi è prova che sia avvenuta  a favore del migliore offerente,  in virtù di 2 offerte cartacee identiche nel prezzo, nelle modalità di pagamento e di fronte alla impossibilità di stabilire quale tra le due offerte era da considerarsi la migliore, vista la mancata certificazione da parte del delegato dell'ordine cronologico del deposito,  e vista l'aggiudicazione all'unico altro offerente senza gara e senza quindi rilanci.

Ora se è legittimo che dopo il reclamo il GE escluda l'offerente assente, nonchè reclamante,  per la mancanza di una visura camerale, senza che questa motivazione di esclusione sia stata adottatata all'atto dell'apertura buste da parte del delegato, saremmo comunque in presenza di una sola offerta e quindi  applicando quanto previsto dall ' art. 572 c.p.c.,  il GE dovebbe sentire le parti (e tra le parti si dovrebbe considerare anche l'offerente reclamante escluso,  che nel frattempo dichiara la disponibilità ad offrire in gara un prezzo maggiore di quanto offerto in busta e   dimostra l'assenza  per motivi di forza maggiore ) e  può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita....

Ma dovrebbe    quindi risultare chiaro dalle dichiarazione che rilascerebbe l'offerente reclamante ed escluso che se entrambe gli offerenti venivano ammessi alla gara,  vi sarebbe stato almeno un  rilancio ed il prezzo di aggiudicazione sarebbe stato sicuramente superiore a quello già conseguito .

Ora se è possible introdurre tale nuovo elemento nel reclamo al collegio, sarebbe  utile avere precedenti e sentenze che confermano la mancata aggiudicazione in virtù di tale principio , grazie 

 

 

inexecutivis pubblicato 20 giugno 2018

Rispondiamo alle domande formulate, cominciando da quella posta da Alessandro78.

Intanto osserviamo che a nostro avviso il reclamo è stato correttamente rigettato dal Giudice. Del resto, anche non nella precedente risposta avevamo ritenuto che non vi fosse spazio per un suo accoglimento.

Quanto al reclamo al collegio, al fine di comprenderne la portata occorrerebbe una sua analisi compiuta, in uno al provvedimento del Giudice ed agli atti della procedura.

In via di approssimazione possiamo comunque dire che secondo noi non ci sono grandi possibilità che lo stesso venga accolto, per le ragioni che abbiamo già esplicitato nella precedente risposta.

Quanto alle agli ulteriori motivi indicati nel reclamo al collegio, osserviamo che a prescindere dalla possibilità che dinanzi al collegio vengano fatte valere questioni nuove e diverse rispetto a quelle sollevate in sede di reclamo proposto ex art. 591 ter c.p.c., che tra l’altro attengono non già all’operato del delegato ma a quello del Giudice, (chiaro essendo che la mancata possibilità di visionare l’immobile in ragione del fatto che non era stato nominato un custode non è imputabile al professionista delegato ma, semmai, al Giudice), ci sembra rilevante il fatto che i reclamanti deducono la violazione di regole processuali, senza specificare quale interesse sostanziale quella violazione abbia leso. Questo impedisce l’accoglimento dell’opposizione promossa in forza del principio, ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale la mera violazione delle disposizioni che regolano il procedimento di vendita non è sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, se non viene dedotto e anche dimostrato che la violazione abbia comportato nel caso concreto la lesione dell'interesse protetto vantato dal soggetto opponente (ex multis Cass. 20.4.2015, n. 7999).

inexecutivis pubblicato 20 giugno 2018

A proposito delle domande di Savyfo, osserviamo quanto segue.

Non ci constano precedenti in cui il Giudice dell’esecuzione non abbia proceduto all’aggiudicazione ritenendo che sussistessero serie possibilità di conseguire un prezzo maggiore con un nuovo tentativo di vendita.

La ragione di questo va certamente ricercata in un atteggiamento generalizzato di chiusura della giurisprudenza di merito rispetto a questa norma, che si giustifica ampiamente con l’esigenza di non allungare i tempi delle procedure e di porle al riparo da offerte irregolari “civette”, formulate al solo scopo di impedire l’aggiudicazione.

Riteniamo che tra le “parti” da sentire prima di procedere o meno all’aggiudicazione non vi sono gli offerenti. L’art. 572 parla infatti di parti (a differenza dell’art. 591 ter c.p.c. che legittima alla proposizione del ricorso le parti e gli altri “interessati”) e tali non sono gli offerenti, se non nel momento in cui divengono titolari di una posizione di interesse differenziata e qualificata che li legittimi ad impugnare un atto della procedura (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24550 del 18/11/2014).

Tra l’altro, la norma non prevede che le parti siano sentite mediante particolari modalità, sicché legittimamente il professionista delegato potrà procedere sentendo soltanto quelle presenti al momento di apertura delle buste.

Quanto alle modalità attraverso le quali dolersi di una eventuale non aggiudicazione, le stesse vanno ricercate negli artt. 591 ter e 617 c.p.c.

In particolare, ove il provvedimento di non aggiudicazione sia stato adottato dal professionista delegato, è avverso l’atto di quest’ultimo che dovrà proporsi il reclamo ex art .591 ter c.p.c., dinanzi al Giudice dell’esecuzione, il quale provvederà con decreto che a sua volta potrà essere reclamato dinanzi allo stesso Giudice, il quale provvederà con una ordinanza a sua volta reclamabile dinanzi al collegio nel termine di giorni 15, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.

savyfo pubblicato 20 giugno 2018

Buongiorno Astalegale

grazie della risposta, premesso che il professionista delegato aveva escluso dalla gara un offerente perchè assente che presenta reclamo ex art .591 ter c.p.c., quindi il giudice con  provvedimento  conferma l'inammissibilità alla gara  dell'offerente assente con altra motivazione, in particolare  perchè allegato all'offerta del reclamante non vi era  la visura  camerale, ora il reclamante valuta l'opportunita' di  presentare nuovo reclamo al collegio entro 15 gg. dal provvedimento del GE.

Ma leggendo più sopra scrivete quanto segue e mi troverete in maiuscolo :"In particolare, ove il provvedimento di non aggiudicazione sia stato adottato dal professionista delegato NON VI E' UN PROVVEDIMENTO DI NON AGGIUDICAZIONE MA L'AGGIUDICAZIONE SENZA GARA ALL'UNICO OFFERENTE PRESENTE SENZA L'AMMISSIONE ALLA GARA DELL'OFFERENTE ASSENTE , è avverso l’atto di quest’ultimo che dovrà proporsi il reclamo ex art .591 ter c.p.c. RECLAMO PROPOSTO , dinanzi al Giudice dell’esecuzione, FISSA UDIENZA , SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DEL  DECRETO TRASFERIMENTO ED UNITAMENTE AL VERBALE DI UDIENZA  RIGETTA IL RECLAMO il quale provvederà con decreto    che a sua volta potrà essere reclamato dinanzi allo stesso Giudice QUINDI IL SECONDO RECLAMO ANDRA' PRESENTATO SEMPRE ALLO STESSO GIUDICE E NON AL COLLEGIO ?  IN QUALE TERMINE ?, il quale provvederà con una ordinanza a sua volta reclamabile dinanzi al collegio nel termine di giorni 15, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c."

Quindi mi sembra comprendere che prima di arrivare al reclamo al collegio sono 2 i reclami da presentare al GE?

Alcune ulteriori domande:
1- leggendo altro post, se non ricordo male,  avevate indicato quale termine ultimo per depositare opposizione agli atti esecutivi art. 617 cpc avverso il decreto di trasferimento, 20 giorni da quando si viene a conoscenza della registrazione del decreto di trasferimento, ma a quale registrazione fate riferimento?  la prima registrazione della cancelleria quasi contestuale alla firma/emissione del decreto   o alla successiva registrazione della Agenzia delle Entrate ? e nel caso fate riferimeto alla registrazione  della AdE, si può prendere come riferimento la data in cui   il decreto di trasferimento tornato dalla AdE viene caricato sul fascicolo della procedura da parte della cancelleria?

2- nel caso il decreto di trasferimento riporti in intestazione il  tribunale errato e/o il numero di RGE errato , è possibile considerare il termine ultimo per depositare eventuale opposizione  art. 617 cpc 20 giorni da quando tali errori vengono materialmente  corretti?

Grazie 

inexecutivis pubblicato 20 giugno 2018

Il fatto che il reclamo sia stato rigettato per una ragione diversa da quella indicata dal professionista delegato non costituisce elemento suscettibile di incidere sulla posizione delle parti e sui rimedi praticabili. Il Giudice dell’esecuzione rimane il dominus della procedura e quindi nell’esercizio dei suoi poteri bene ha fatto, se lo ha ritenuto, a confermare l’esclusione di un offerente anche se per motivi non coincidenti con quelli indicati dal professionista delegato. Una diversa prospettazione, infatti, si risolverebbe nella implicita affermazione della impossibilità per il Giudice di sindacare l’operato del delegato al di là dei motivi di reclamo.

Quanto ai meccanismi di funzionamento del 591 ter c.p.c., nei termini in cui li abbiamo esplicitati nella precedente risposta, essi si ricavano dal tenore letterale della norma, che riportiamo testualmente al fine di chiarirne la portata: “Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.

Comprendiamo che la lettura della precedente risposta può generare equivoci, e quindi precisiamo meglio. Dalla norma si ricava che:

quando è il professionista delegato a rivolgersi al Giudice dell’esecuzione poiché sono insorte difficoltà, il Giudice provvede con decreto. Questo decreto può essere reclamato davanti allo stesso Giudice, il quale decide con ordinanza reclamabile dinanzi al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., nel termine di giorni 15;

se invece viene direttamente reclamato dalle parti (o dagli interessati) un provvedimento del Giudice dell’esecuzione, questi provvede con ordinanza, reclamabile dinanzi al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., sempre nel termine di giorni 15.

Quanto al termine entro il quale impugnare ex art. 617 il decreto di trasferimento, osserviamo quanto segue.

Com'è noto, ad esecuzione iniziata, le opposizioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti dell'esecuzione, si propongono nel termine di 20 giorni decorrenti: dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto; dal compimento dei singoli atti che si assumono viziati, negli altri casi.

Quando a motivo dell'opposizione si deduce la mancata notificazione di un atto, o quando si impugna un atto di cui non si è avuta conoscenza per mancata notificazione, il termine per impugnare decorre – inevitabilmente – dal momento in cui il soggetto è venuto a conoscenza di detto atto o dell'atto, conseguenza, di cui il primo è presupposto. Così si esprime la giurisprudenza, laddove si è affermato che “In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. Sez.  3, Sentenza n.  6487 del 17/03/2010).

Questo concetto è stato successivamente ribadito, osservandosi che “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. Sez. 3, n. 7051 del 09/05/2012).

Dunque, il decreto di trasferimento deve essere impugnato nel termine di giorni 20 decorrenti dalla sua adozione (che si identifica con il suo deposito in cancelleria poiché è in quel momento che gli atti processuali vengono a giuridica esistenza); se esso viene impugnato oltre questo termine, l’opponente dovrà indicare e provare in quale momento ha avuto conoscenza del decreto, al fine di consentire al Giudice di verificare il rispetto di quel termine.

 A proposito della registrazione, non abbiamo mai detto che il termine ultimo per proporre opposizione al decreto di trasferimento sia la sua registrazione. Abbiamo invece osservato che secondo la giurisprudenza (Cass., 2-4-1997, n. 2867; 28-8-1997, n. 7749; 20-10-1997, n.9630; 16-9-2008, n. 23709) il compimento delle formalità indicate al comma primo dell’art. 586, vale a dire registrazione (da eseguirsi nel termine di 60 giorni – art. 13, comma 1 bis, d.lgs 131/1986), trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (da compiersi nel termine di 120 giorni - art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347) segna il momento ultimo entro il quale il decreto di trasferimento può essere revocato dallo stesso Giudice nell’esercizio dei suoi poteri ufficiosi.

Sul punto, in particolare, si è detto che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 cod. proc. civ.”. (Sez. 3, Sentenza n. 24001 del 16/11/2011).

alessandro78@ pubblicato 20 giugno 2018

Buonasera, In riferimento al reclamo ex art 669 , in data odierna il giudice che ha rigettato il ricorso ha emesso il decreto di trasferimento, ma pende sempre il giudizio da parte del collegio sul reclamo, di cui ancora non è stata fissata l’udienza per la convocazione delle parti. È possibile che il collegio in caso di accettazione del reclamo revochi il decreto di trasferimento? Grazie ancora

savyfo pubblicato 21 giugno 2018

Grazie Astalegale

rimane senza risposta l'ultima domanda , Vi prego rispondere:

2- nel caso il decreto di trasferimento riporti in intestazione il  tribunale errato e/o il numero di RGE errato , è possibile considerare il termine ultimo per depositare eventuale opposizione  art. 617 cpc 20 giorni da quando tali errori vengono materialmente  corretti?

inexecutivis pubblicato 22 giugno 2018

No, riteniamo proprio di no.

Il provvedimento, pur viziato nei termini suddetti, è idoneo ad produrre i suoi effetti ed è giuridicamente esistente, quindi impugnabile sin da subito.

savyfo pubblicato 22 giugno 2018

Grazie mille

savyfo pubblicato 22 giugno 2018

PS come sempre complimenti per il forum, per la professionalità e la competenza che vi dedicate , oltre alla chiarezza  

inexecutivis pubblicato 22 giugno 2018

grazie a lei

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