Pubblicità pvp

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  • Ultimo messaggio 19 gennaio 2022
cofran pubblicato 17 gennaio 2022

Buongiorno nel rigetto di un reclamo per la mancanza di pubblicità il g.e. scrive che alla luce di quanto evidenziato dall ausiliario che ha precisato che per gli esperimenti di vendita del 21.7.2017 del9.2.2018 e del 27.6.2018 l avviso di vendita non è ststo pubblicato sull albo del tribunale poichè vigente l obbligo di pubblicità sul P.V.P. che ha sostotuito l affisso dell avviso di vendita nell albo dell ufficio giudiziario. Sono molto perplesso da quanto detto chiedo a voi cortesemente delucidazione. Inoltre in data 16.7.2020 il g.e. ha invitato l ausiliario a proseguire la vendita in modalità analogica mi chiedo qualora si volesse partecipare dal p.v.p. non ci sarebbero incongruenze? La procedura è senza incanto del 2011 vi ringrazio

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robertomartignone pubblicato 17 gennaio 2022

La pubblicità è stata fatta dove ? Sul portale vendite pubbliche ed è sta fatta correttamente ? Il fatto che la procedura sia del 2011 non ha importanza , un po' vintage direi ...

cofran pubblicato 17 gennaio 2022

L obbligo della pubblicità sul pvp parte dal 20/2/2018 il pd dichiara che non è stata fatta nell albo del tribunale per le date sopra descritte perchè c era l obbligo della pubblicità dul pvp

robertomartignone pubblicato 18 gennaio 2022

Nulla da eccepire , non vedo il problema .

cofran pubblicato 18 gennaio 2022

La dichiarazione del P.D. dove dichiara che l avviso di vendita non è stato pubblicato nell albo del tribunale perchè vigente l obbligo di pubblicità sul pvp. Il PVP sostituisce l affissione all albo giudiziario a far data dal 19.2.2018. Solo nel verbale del 27.6.2018 il P.D. dichiara che la pubblicità avverrà sul PVP con la vendita del 23.1.2019 spero che abbia compreso quale sia il probblema eche non sia vintage

robertomartignone pubblicato 18 gennaio 2022

Faccia ricorso al GE , ma non capisco la sua problematica . L ' esecutato è Lei ? Vuole fermare la procedura d ' asta ? 

cofran pubblicato 18 gennaio 2022

Se il P.D. dichiara che per quelli esperimenti di vendita c era l obbligo di pubblicità sul PVP avrà dovuto fare i relativi pagamenti ma se non li ha fatti e la pubblicitá non c é un problema ci sarà o no?

robertomartignone pubblicato 18 gennaio 2022

Faccia istanza al GE , che è l ' unico titolato per  poter decidere avendo anche a disposizione tutti gli elementi del caso , comunque non ha risposto alle mie domande .

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

La domanda impone di rispondere al preliminare interrogativo relativo alla diretta applicabilità, alla procedura esecutiva, delle sopravvenienze normative.

Sul punto dobbiamo registrare che secondo la giurisprudenza, in tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse. (Cass. Sez. III n. 24570 del 05/10/2018).

Applicando questi concetti dovremmo affermare che la pubblicità doveva essere eseguita secondo le previgenti disposizioni, a meno che il giudice non abbia dettato disposizioni diverse.

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