inexecutivis
pubblicato
21 agosto 2016
- Ultima modifica 21 agosto 2016
Rispondiamo alle sue domande partendo dall’ultimo dei quesiti posti.
Secondo il pressoché costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, (con evidenti effetti per l’acquirente) e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. In ordine all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. si veda Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità.
Venendo agli altri due quesiti posti, e rispondendo ad essi congiuntamente, riteniamo che la norma non preveda che il professionista delegato debba trasmettere gli atti di cui deve assicurare la pubblicità al richiedente ma piuttosto, appunto, che di essi sia data pubblicità ai sensi dell’art. 490 c.p.c..
Dunque, in caso di omessa pubblicazione della documentazione obbligatoria (avviso di vendita, ordinanza di vendita e relazione di stima redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c.) siamo dell'avviso che l’interessato possa solo sollecitare il professionista delegato a provvedere in tal senso (chiedendo, quindi che gli atti gli siano messi a disposizione mediante pubblicazione), segnalando eventualmente al Giudice dell’esecuzione la perdurante omissione o il ritardo.