inexecutivis
pubblicato
22 maggio 2017
Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente". Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità.
Sussistendo la responsabilità solidale dell’acquirente prevista dalla citata norma, l’amministratore di condominio può anche rivolgersi direttamente a questi per il pagamento di quelle spese che il venditore non ha provveduto a pagare, salvo ovviamente il diritto di rivalsa dell’acquirente per il recupero di quanto sia stato costretto a versare al condominio.
La strada del procedimento per decreto ingiuntivo può, a nostro avviso, essere percorsa, ove il nuovo proprietario si premunisca della prova scritta relativa all’intervenuto pagamento del debito condominiale.
I procedimenti per ingiunzione, peraltro, sono esclusi dall’ambio di applicazione della mediazione obbligatoria a norma dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010.
A proposito della competenza, riteniamo che si tratti di una controversia che non può essere promossa dinanzi al Giudice di pace, poiché non rientra tra le materie che l’art. 7 c.p.c. attribuisce alla sua capacità cognitoria.