Presenza domande giudiziali di revoca

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  • Ultimo messaggio 20 giugno 2018
robypana pubblicato 15 giugno 2018

Buonasera, 

sono interessato ad un immobile che andrà in asta il prossimo mese, a seguito di un pignoramento immobiliare del 2015, promosso da una Banca in forza di 2 ipoteche volontarie iscritte a favore della stessa Banca nel 2008 e nel 2010.

Da ispezione ipotecaria dell'immobile risulta che:

2008: ipoteca volontaria a favore della Banca per garanzia di mutuo fondiario

2010: ipoteca volontaria a favore della stessa Banca per garanzia di obbligazioni

2011: atto istitutivo di trust con conferimento dell'immobile

2012: 2 domande giudiziali di revoca del trust

2013: 4 domande giudiziali di revoca del trust

2014: 1 domanda giudiziale di revoca del trust

2015: pignoramento immobiliare a favore della Banca (la stessa delle ipoteche iscritte prima del conferimento nel trust)

L'avviso di vendita, precisa che le 7 formatità riferite alle domande giudiziali, tutte portanti la richiesta di nullità e/o di revoca e/o comunque di dichiarare inefficace l'atto istitutivo e costitutivo del trust, NON POTRANNO ESSERE CANCELLATE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO.

Da ulteriore verifica, risulta che i procedimenti legati a queste domande giudiziali, sono stati intrapresi da creditori diversi dalla Banca che ha promosso il pignoramento e che sono tutt'ora in corso, in attesa di esito.

La mia domanda è: nel caso in cui partecipassi alla vendita e riuscissi ad aggiudicarmi l'immobile, che cosa rischio? Se una o più delle 7 domande giudiziali che non verranno cancellate con il decreto di trasferimento trovasse accoglimento, rischio l'espropriazione dell'immobile in futuro?

Grazie infinite della disponibilità e cordiali saluti.

 

Roberto

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inexecutivis pubblicato 17 giugno 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che i dati forniti consentono di affermare che l’acquisto dell’aggiudicatario non soffrirà degli effetti dell’eventuale accoglimento delle domande giudiziali trascritte. La ragione di questo convincimento sta nel dato per cui l’ipoteca in forza della quale l’istituto di credito ha proceduto al pignoramento precede non solo la domanda giudiziale di revoca del trust, ma la stessa trascrizione del trust.

Invero, se la costituzione del bene nel trust è successiva all’ipoteca (nel caso di creditore ipotecario) o al pignoramento (nel caso di creditore chirografario), si avrà che a prescindere dall’esito della domanda giudiziale, il trust sarà inopponibile alla procedura, e dunque all’eventuale aggiudicatario. Questo in forza degli artt. 2808 e 2812 (per il creditore ipotecario) e 2914 e 2915 c.c. (per il creditore chirografario pignorante), dai quali si ricava il principio della inopponibilità a questi creditori degli atti dispositivi del bene pignorato.

Corretta è tuttavia l’affermazione in forza della quale le domande giudiziali non vengono cancellate. Ciò in quanto esse svolgono mera funzione prenotativa degli effetti della relativa sentenza. Inoltre, le domande giudiziali non sono comprese tra gli atti la cui trascrizione viene ordinata con la pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. esse, come detto, semplicemente soggiaggiono al regime di opponibilità di cui agl iartt. 2652 e 2653 c.c..

In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, secondo cui “In sede di trasferimento, all'aggiudicatario, del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cod. proc. civ.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo”. (Cass. Sez. 1, n. 13212 del 10/09/2003).

Nel suo caso, poiché il creditore procedente è il creditore ipotecario che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione della domanda giudiziale, chi acquista in sede esecutiva acquista il bene come libero, in forza dell’art. 2919 c.c., proprio in ragione del fatto che la domanda giudiziale non era opponibile al creditore ipotecario.

robypana pubblicato 18 giugno 2018

RingraziandoVi per la preziosa consulenza, approfitto delle Vostra disponibilità per un ulteriore chiarimento:

assodato che con eventuale aggiudicazione, le 7 formalità riferite alle domande giusiziali trascritte non verranno cancellate con il decreto di trasferimento, mentre le 2 ipoteche ed il pignoramento si, se avessi la necessità di ricorrere ad un mutuo per il pagamento del prezzo, la Banca che mi finanzierebbe potrebbe avanzare delle problematiche per la concessione dello stesso a causa della presenza delle menzionate formalità? nel caso vi sarebbe l'iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo che avrebbe data successiva alle precedenti domande giudiziali, giusto?

Il mio dubbio è: come posso certificare che le domande giudiziali sono inopponibili all'aggiudicatario della vendita forzata derivante da ipoteca precedente se poi questa stessa ipoteca verrà cancellata?

Grazie ancora e cordiali saluti.

 

Roberto

inexecutivis pubblicato 20 giugno 2018

Comprendiamo le perplessità espresse, ma osserviamo che non esiste un modo per “certificare” l’inopponibilità delle domande giudiziali in oggetto. Si tratta di una inopponibilità che deriva (riteniamo pacificamente) dalle norme che abbiamo richiamato, e che dovrebbe consentire alla banca di erogare il finanziamento senza difficoltà.

È vero, come detto nella domanda, che l’ipoteca sarebbe successiva alla trascrizione di quelle domande, ma è altrettanto vero che questo è del tutto irrilevante, poiché si tratta, come abbiamo detto, di domande giudiziali inopponibili all’aggiudicatario, e dunque ai suoi aventi causa.

Il suggerimento che le offriamo è allora quello di istruire per tempo la pratica di finanziamento (l’ideale sarebbe stipulare con la banca un contratto preliminare di mutuo condizionato all’aggiudicazione) in modo tale da garantirsi in modo formale l’erogazione del credito.

A questo proposito ricordiamo che il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Al fine di avviare la procedura il primo passo da compiere è comunque quello di individuare quali sono le banche convenzionate con il suo Tribunale.

Per reperire questa informazione potrà chiedere al professionista delegato, alle banche medesime, alla cancelleria del Tribunale, oppure provare a vedere se sul sito del Tribunale viene fornita questa informazione.

Sul sito dell’ABI (associazione bancaria italiana è possibile consultare l’elenco dei tribunali e delle banche convenzionate, al seguente indirizzo https://www.abi.it/Pagine/Normativa/Affari-Legali/Procedure-esecutive-Aste-immobiliari.aspx

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