Posso "semplicemente" rappresentare mia figlia in una asta

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mancini pubblicato 04 marzo 2017

Immaginiamo che mia figlia sia a Berlino per studi e non possa rientrare se non entro 3 mesi

Vorrebbe partecopare a una asta per comprare

Immaginiamo che la base di asta sia 100.000

Sono pronto a scommettere che la asta andra "deserta" pertanto proponendo 75.001 dovrebbe vincere

Io sono il Padre dovrei occuparmi di sbrigare il "lavoro" senza delega notarile
in quanto la "Signorina" è assente

Quindi pensavo di:

- Visionare l'immobile
- Scrivere con i dati della figlia la "Richiesta di partecipazione all'asta" Proponendo 75.001 euro
- Con la posta mia figlia potrebbe firmarla e rispedirmela
- Per l'assegno circolare di 7.501 euro cauzionale ci penso io  (quindi NON dal Conto della figlia bensi dal mio)
- Consegnare per conto della Figlia la richiesta 1 giorno prima della gara

Poi non potro fare null'altro in quanto come Padre senza procura non potro partecipare
all'asta   ( forse potro semplicemente essere presente e silenzioso)

Ora ci sono 2 possibilita:  e qui cominciano i miei dubbi


1°)   Mia Figlia è l'unica partecipante pertanto vince   :)
TUTTE le successive operazioni di trasferimento possono essere eseguite
dopo il 15/06/2017 ??????   (siamo ancora dentro nei 120 giorni)
oppure ci sono operazioni che OBBLIGATORIAMENTE devono essere svolte 
nell'imminenza

2°)  Ci sono altri partecipanti pertanto mia Figlia non vince    :(
Devo recuperare l'assegno cauzionale, ma pero questo immagino
che non venga restituito a me 
Come faccio ????
Aspetto che la figlia rirntri dopo il 15/06 e vada lei stessa a recuperare l'assegno dal custode
é fattibile ed usuale ????
oppure potrebbero esserci degli intoppi ????

 

Potrei magari Gia sulla richiesta di partecipazione alla gara che consegnero io
specificare (fra le note) che le eventuali operazioni di trasferimento oppure di recupero dell'assegno
verranno svolte dopo il 15/06 ???????

 

Grazie per le eventuali risposte

 

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inexecutivis pubblicato 05 marzo 2017

Cerchiamo di rispondere partitamente ad ognuna delle domante formulate.

L’ipotesi che ha prefigurato ci sembra percorribile.

Lei potrà:

- Visionare l'immobile;

-consegnare materialmente l’offerta di acquisto (non è infatti previsto che il deposito dell’offerta debba essere eseguito dall’offerente);

-emettere l’assegno circolare necessario al pagamento della cauzione

-come ha detto, pur essendo presente all’apertura delle buste non potrà partecipare alla eventuale gara tra gli offerenti. Infatti, l’art. 571 infatti sancisce che le offerte di acquisto debbono essere formulate personalmente o a mezzo di procuratore legale. Questo vuol dire che, a differenza di quanto avviene nella vendita con incanto, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997). In questo senso si è espressa, anche di recente, la Corte di Cassazione, secondo cui (n. 8951/2016).

Quanto alle ulteriori questioni da lei sottoposte osserviamo che:

- per la restituzione della cauzione in caso di mancata aggiudicazione, nel formulare offerta di acquisto sua figlia potrà delegarla al ritiro (la formula potrebbe essere la seguente: “la sottoscritta, in caso di mancata aggiudicazione, delega il sig. … al materiale ritiro dell’assegno bancario allegato alla presente offerta di acquisto”).

- il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio, e dunque non prorogabile. La Corte di Cassazione, sul punto, è chiarissima: “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).

- non vi sono, in linea generale, ulteriori attività che l’aggiudicatario deve compiere dopo il versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento.

 

 

mancini pubblicato 05 marzo 2017

Ok, Grazie è tutto come immaginavo

Utilissimo il consiglio che mia figlia mi deleghi gia nella offerta di accuisto per l'eventuale ritiro dell'assegno cauzionale in caso di mancata aggiudicazione
Io non ci ero arrivato da solo

 

Ora ho una altra domanda sempre correlata, ma per non fare "confusione"
la espongo separatamente

Grazie

mancini pubblicato 05 marzo 2017

Facciamo un passo successivo

Abbiamo detto che sono quasi certo che la asta sara deserta pertanto dovrei vincere senza problemi

ma nel caso ci fossero altri offerenti ???
Avrei questa idea, ma non so quanto possa essere regolare

Abbiamo detto Base di asta 100.000

Presento 2 offerte distinte
- a mio nome di 75.000 euro
- a nome della figlia di 75.001 euro

Se non ci sono altre offerte lascio semplicemente vincere la Figlia (assente) per 1 euro
Se ci fossero altre offerte/offerenti  allora posso intervenire a nome mio con eventuali rialzi

 

Da profano avrei dei dubbi sulla regolarita ........


Si potrebbe intravedere un "accordo" di non concorrenza fra 2 partecipanti

Poi abbiamo anche lo stesso cognome .....

I 2 assegni circolari di cauzione saranno della stessa banca fatti nello stesso momento con numeri di assegno presumibilmente consecutivi

Mia figlia delega me (quindi un altro concorrente) al ritiro del suo assegno cauzionale in caso di non aggiudicazione

Ecetera ......

 

Opinioni ???

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 06 marzo 2017

La soluzione prospettata ci sembra forse troppo "originale". essa certamente potrebbe ingenerare sospetti, anche se la finalità che è diretta a preseguire non pare censurabile.

La soluzione più lineare è quella di conferire procura speciale ad un avvocato, il quale sarà presente all'apertura delle buste, e se necessario effettuerà dei rilanci.

mancini pubblicato 08 marzo 2017

Ok,
Grazie per i consigli  :)

Mancini

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2017

a lei

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