Possibili spese di aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 04 aprile 2021
erunit pubblicato 31 marzo 2021

Salve,

 

avrei intenzione di acquistare un immobile ald un'asta senza incanto. L'immobile è un A7 e presenta un piano seminterrato accatastato C6 e diverse particelle di terreno contigue all'immobile stesso.

La mia prima domanda è se le particelle di terreno possono essere considerate pertinenze e quindi usufruire dell'agevolazione prima casa obbligatoriamente oppure se fosse discrezionale a volontà del giudice.

Inoltre, volendo calcolare le spese accessorie usufruendo delle agevolazioni prima casa, se l'immobile ha le seguenti rendite catastali 1500 € (A7), 350 € (C6) + la somma dei redditi dominicali delle particelle dei terreni = 20 €, sarebbe corretto questo calcolo approssimativo?

((1500+350) * 115,5) * 2% + 50 +50 = 4373 €

(20 *  103,125) = 2062 €

 

Oppure mi perdo qualche altro importo?

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2021

Rispondiamo agli interrogativi premettendo che la nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) prevede che ai fini dei benefici prima casa possa essere considerata una sola pertinenza per ogni immobile.

Ciò detto, il calcolo dell’imposta di registro sui fabbricati è corretto.

Non lo è quello sui terreni poiché non si può che procedere considerando il prezzo di aggiudicazione, non essendo possibile applicare la disciplina del prezzo valore (minor somma tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata), poiché, appunto, non si tratta di pertinenza.

Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la disciplina del prezzo valore (che consente di determinare la base imponibile dell’imposta di registro ponendo a base del calcolo la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per determinati coefficienti) si applica alle sole cessioni effettuato nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

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