inexecutivis
pubblicato
03 febbraio 2017
La disciplina delle plusvalenze da cessioni immobiliari non soggiace a regimi giuridici differenziati in ragione del fatto che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto in sede giudiziaria.
Ciò detto, per rispondere alla sua domanda riteniamo debba partirsi dalla lettura dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, a norma del quale “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.
Dunque, poiché la norma parla di “costo inerente al bene medesimo”, riteniamo che le spese di ristrutturazione possono essere computate al fine di abbattere la base imponibile.