inexecutivis
pubblicato
21 maggio 2020
È noto che ai sensi dell’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986, sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
Quindi, se il fabbricato è stato costruito da non più di 5 anni, la plusvalenza di applica; è pertanto necessario, preliminarmente, accertare l’oggetto della cessione per verificare se si tratti di un fabbricato, ancorché non ultimato, o di un terreno edificabile.
A nostro avviso non è necessario, ai fini del computo del quinquennio, che il fabbricato sia stato ultimato. È sufficiente che si stato già costruito.
A questo fine può essere utile il richiamo all’art. 2645.bis, ultimo comma, a mente del quale Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5 si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.
Stesso concetto si rinviene in materia edilizia, nell’art. 31, comma primo, l. 47/1985 il quale nell’affermare che potevano essere sanate le opere abusive che fossero state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 precisa (comma due) che "Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
Questi concetti sono stati fatti propri dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale “occorre riferirsi al momento in cui il manufatto è stato realizzato e cioè al momento in cui è venuto ad esistenza secondo il criterio civilistico di cui all’art. 2645-bis, comma 6, c.c.” (Risoluzione 28 gennaio 2009, n. 23/E).