Plusvalenza

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  • Ultimo messaggio 21 maggio 2020
lubi85 pubblicato 19 maggio 2020

Salve devo vendere un immobile non ultimato in corso di costruzione accatastato F03. Questo immobile non essendo finito ma costruito nel 2011/2012, quindi essendo passati più di 5 anni, è soggetto alla tassazione della plusvalenza? Inoltre per accertare i costi sostenuti per la costruzione dell'immobile servono obbligatoriamente le fatture o basta anche una copia degli assegni? Grazie mille.

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2020

È noto che ai sensi dell’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986, sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Quindi, se il fabbricato è stato costruito da non più di 5 anni, la plusvalenza di applica; è pertanto necessario, preliminarmente, accertare l’oggetto della cessione per verificare se si tratti di un fabbricato, ancorché non ultimato, o di un terreno edificabile.

A nostro avviso non è necessario, ai fini del computo del quinquennio, che il fabbricato sia stato ultimato. È sufficiente che si stato già costruito.

A questo fine può essere utile il richiamo all’art. 2645.bis, ultimo comma, a mente del quale Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5 si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.

Stesso concetto si rinviene in materia edilizia, nell’art. 31, comma primo, l. 47/1985 il quale nell’affermare che potevano essere sanate le opere abusive che fossero state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 precisa (comma due) che "Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

Questi concetti sono stati fatti propri dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale “occorre riferirsi al momento in cui il manufatto è stato realizzato e cioè al momento in cui è venuto ad esistenza secondo il criterio civilistico di cui all’art. 2645-bis, comma 6, c.c.” (Risoluzione 28 gennaio 2009, n. 23/E).

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