Pluralità di offerte - omogeneizzazione dei rilanci.

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  • Ultimo messaggio 21 agosto 2016
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 21 agosto 2016

IL QUESITO:

 “ Asta senza incanto “

Questo è ciò che leggiamo in alcune ordinanze di delega : Qualora si proceda alla gara tra gli offerenti, ai sensi dell’art.573 c,p.c., essa avrà luogo sull’offerta più alta; gli eventuali rilanci dovranno omogeneizzarsi, quanto al tempo di pagamento del prezzo, alle condizioni proposte dal maggior offerente.

Muovendo da quanto sopra evidenziato è necessario che il G.E., con la ordinanza emessa ai sensi dell’art. 569 c.p.c. ovvero con la ordinanza di Delega, debba prestabilire i criteri che intende osservare, o che vuole vengano osservati dal Professionista Delegato per la comparazione tra le offerte.

Da ciò si stabilisce che se il bene dovesse essere assegnato, dopo una gara di cui all’art. 573 c.p.c., al partecipante che ha offerto, in sede di domanda di partecipazione, un prezzo minore, quest’ultimo dovrebbe rispettare le condizioni di pagamento proposte dal maggior offerente.

LE DOMANDE :

A) Il Professionista Delegato ha l’obbligo di evidenziare tale circostanza nel verbale di aggiudicazione e di garantire che vengano rispettati, dall’aggiudicatario, i tempi di pagamento proposti dal maggior offerente?

B) Nell’ipotesi in cui il professionista Delegato non evidenzi  tale circostanza nel verbale di aggiudicazione e l’aggiudicatario rispetti le modalità di pagamento da lui proposte, quali le conseguenze, quali le responsabilità del Professionista ?

C) Il Professionista Delegato ha l’obbligo di sottolineare, nell’avviso di vendita,  i criteri stabiliti dal G.E. , quanto alla comparazione tra le offerte?

 In attesa di un Vostro riscontro, vogliate  gradire i miei più cordiali saluti.

 

Firmato:

angelo tedesco 

 centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2016

Nell’ipotesi in cui l’ordinanza di vendita rechi la dicitura da lei indicata, sarebbe certamente opportuno, come ipotizzato nella domanda, che il professionista delegato desse atto del fatto che il versamento del saldo prezzo deve essere eseguito nel termine previsto nella migliore offerta ante gara, o che comunque, in sede di apertura delle buste, specificasse per ogni offerta non solo il prezzo ma anche il termine di versamento del saldo. Tuttavia non riteniamo che abbia l’obbligo di farlo, posto che l’offerente poi divenuto aggiudicatario è a conoscenza (perché l’ordinanza di vendita è stata pubblicata ex art. 490 c.p.c.) del dato per cui dovrà versare il saldo prezzo nel termine indicato dal miglior offerente originario, e dunque usando l’ordinaria diligenza prima di eseguire i rilanci può, senza alcuno sforzo, chiedere al professionista delegato quali sono i tempi di pagamento cui i partecipanti alla gara dovranno uniformarsi.

Da quanto sopra detto si ricava a nostro giudizio il corollario per cui l’aggiudicatario che non versi il saldo nel termine indicato nella migliore offerta originaria deve essere dichiarato decaduto.

 

In ordine alla indicazione, nell’avviso di vendita, dei criteri stabiliti dal Giudice dell’esecuzione, osserviamo che il contenuto dell’avviso di vendita è predeterminato dall’art. 570 c.p.c., (che a nostro avviso va integrato con gli elementi di cui all’art. 569, comma terzo, c.p.c.), e quindi riteniamo che la specificazione secondo la quale, ove si proceda alla gara tra gli offerenti, i rilanci dovranno omogeneizzarsi, quanto al tempo di pagamento del prezzo, alle condizioni proposte dal maggior offerente non faccia parte del contenuto minimo obbligatorio dell’avviso di vendita.

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