Pr rispondere all’interrogativo formulato dobbiamo partire dalla preliminare considerazione per cui a norma dell’art. 2912 c.c. il pignoramento della cosa principale comprende automaticamente anche le pertinenze gli accessori ed i frutti della cosa pignorata, sebbene non menzionati nell’atto di pignoramento.
Inoltre, a norma dell’art. 934, qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
L’art. 936 specifica inoltre che quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle, e se preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Sulla scorta di questi dati non crediamo quindi che l’azienda agricola possa opporsi al pignoramento, potendo al più chiedere al debitore (o alla procedura, ove si ritenga che dopo il pignoramento si ritenga che la scelta tra il trattenere le opere o restituirle competa al custode) il corrispettivo previsto dall’art. 936.
In ogni caso, se l’acquirente dovesse subire l’evizione parziale della cosa, troverà applicazione l’art. 2921, a norma del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.
Peraltro, l'acquirente non può in alcun caso ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile; egli potrà agire per arricchimento senza causa verso il debitore o verso il terzo che ha esperito vittoriosamente l'evizione: infatti, il primo ha pagato debiti con denaro altrui, mentre il secondo, in virtù dell'effetto purgativo della vendita, ha evitto un bene libero da vincoli che gli erano opponibili.