Pignoramento terreno con proprietà in accessione

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  • Ultimo messaggio 30 gennaio 2020
vina pubblicato 17 dicembre 2019

Un'azienda agricola opera su un terreno in affito da molto tempo e nel corso degli anni ha costruito a proprie spese alcune strutture (serre e uno stabile destinato ad uffici) sullo stesso terreno. Oggi il terreno è stato pignorato e messo all’asta dal tribunale che per accessione gli ha assegnato anche le ‘migliorie’ costruite dall’azienda agricola a proprie spese. 

Nel frattempo l'azienda ha fatto ricorso per dimostrare che tali strutture non sarebbero da includere nella valutazione del terreno in quanto realizzate e pagate dall’azienda affittuaria e contestualmente chiede anche una procedura d’urgenza per sospenderne la vendita.

Da quello che dicono nel caso in cui la procedura d’urgenza non dovesse sospendere la vendita all’asta e solo successivamente la sentenza della procedura ordinaria assegnare un risarcimento all’azienda per le migliorie realizzate, chi dovrà risarcire l’azienda sarà l’acquirente del terreno che lo avrà acquistato all’asta oppure il proprietario originario antecedente al pignoramento.

E' possibile definire chi dei due dovrà risarcire l'azienda? Considerando che il proprietario originario del terrero è insolvente, la banca che nel caso verrà soddifatta dalla vendita all'asta non sarà in alcun modo coinvolta da questo eventuale risarcimento?

 

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inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2019

Pr rispondere all’interrogativo formulato dobbiamo partire dalla preliminare considerazione per cui a norma dell’art. 2912 c.c. il pignoramento della cosa principale comprende automaticamente anche le pertinenze gli accessori ed i frutti della cosa pignorata, sebbene non menzionati nell’atto di pignoramento.

Inoltre, a norma dell’art. 934, qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

L’art. 936 specifica inoltre che quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle, e se preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Sulla scorta di questi dati non crediamo quindi che l’azienda agricola possa opporsi al pignoramento, potendo al più chiedere al debitore (o alla procedura, ove si ritenga che dopo il pignoramento si ritenga che la scelta tra il trattenere le opere o restituirle competa al custode) il corrispettivo previsto dall’art. 936.

In ogni caso, se l’acquirente dovesse subire l’evizione parziale della cosa, troverà applicazione l’art. 2921, a norma del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.

Peraltro, l'acquirente non può in alcun caso ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile; egli potrà agire per arricchimento senza causa verso il debitore o verso il terzo che ha esperito vittoriosamente l'evizione: infatti, il primo ha pagato debiti con denaro altrui, mentre il secondo, in virtù dell'effetto purgativo della vendita, ha evitto un bene libero da vincoli che gli erano opponibili.

vina pubblicato 05 gennaio 2020

Grazie mille per l’esauriente risposta.

Potreste gentilmente chiarire l’ultimo punto?

Se capisco bene l’acquirente a cui verrebbe richiesto il rimborso nei confronti della società agricola (la quale aveva finanziato le migliorie sul terreno) potrà rifarsi sul proprietario originale del terreno oggetto di pignoramento. È corretto? Quali le modalità?

Grazie mille

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

E' corretto. Questo percorso si intraprende con una ordinaria domanda giudiziale, a norma dell'art. 2041 c.c.

vina pubblicato 23 gennaio 2020

Se il rimborso all’azienda fosse confermato dal tribunale e se poi fosse la stessa azienda ad acquistare il terreno all’asta, questa potrebbe chiedere all’originario proprietario il rimborso stabilito?

inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2020

Il rimborso può essere richiesto solo ad acquisto avvenuto. E' un presupposto per chiedere il rimborso.

vina pubblicato 27 gennaio 2020

Ma se fosse la stessa azienda a riacquistare il terreno e quindi sarebbe lei stessa a doversi rimborsare, potrebbe sempre rivalersi tramite domanda giudiziale nei confronti del proprietario originale del terreno che è stato oggetto di pignoramento?

inexecutivis pubblicato 30 gennaio 2020

Ovviamente no.

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