Perizia errata CTU

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  • Ultimo messaggio 18 dicembre 2019
giuliaS pubblicato 15 dicembre 2019

Buonasera, sono iinteressata a partecipare alla 'asta di un complesso di più unità abitative, nel visionare con i miei tecnici le particelle e il peritale del CTU , abbiamo notatao che la perizia totale dell'intero lotto unico è circa il 60% del valore OMI , sia attuale che pregressi. questa discordanza la si ottiene perche:

  • i parametri OMI sono per appartamenti (meno del minimo) e non per Villi
  • un appartamento non ancora accatastato è stato valutato al 35% come sottotetto, nonostante non rispecchi le altezze per i sottotetti, ma addirittura sono quasi doppi, nel permesso a costruire è riportato come appartamento, tant'è  che la DIA fu chiesta per questo appartamento e per altri ampliammenti. Sempre in perizia CTU , si legge che lìaggiudicatario, dovrà corrispondere € 1190 per accatastarlo.
  • In perizia CTU vi sono tutte le particelle elencate , me nella stima non si assegna alcun valore alle 2 particelle dei terreni

Il custode , per motivi di privacy,non mi fa accedere ai verbali del procedimento, ma siccome sono pubblicate 2 perizie dal ctu, si evince che hanno denunciato quest'anomalia.,

Sono fortemente interessata a questo complesso, perchè è posto a circa 1/7 dal suo ragionevole valore ed 1/5 OMI

La mia perplessità è: l'esecutato può impugnare la vendita, nel caso me la aggiudicassi? 

e se si, dopo quanto tempo riavrei i miei soldi, visto che chiedono su questa procedura circa il 30% suddiviso tra bene e spese

Grazie per l'attenzione

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2019

A nostro avviso la risposta alla domanda formulata risiede negli ultimi due commi dell’art. 173 bis disp att c.p.c..

Essi prevedono che lo stimatore, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori e al debitore, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per la pronuncia dell’ordinanza di vendita.

Costoro possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito.

Esiste quindi un primo momento processuale in cui le parti sono chiamate ad interloquire sulla perizia.

Evidentemente colui che non condivida l’elaborato peritale, in un successivo momento potrà impugnarlo con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, purchè lo faccia nel termine di cui all’art. 617 (venti giorni) decorrenti dall’adozione dell’ordinanza da vendita o dalla sua comunicazione, ove pronunciata fuori udienza (in questi termini si è espressa anche Cass. Sez. 3, 09/05/2012, n. 7051).

Se questi termini sono scaduti, non esistono a nostro avviso margini di manovra. 

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