inexecutivis
pubblicato
15 febbraio 2019
Dubitiamo fortemente del fatto che in una situazione di tal genere possa validamente procedersi all'acquisto del compendio posto in vendita.
Infatti, dalle informazioni contenute nella domanda, ricaviamo il convincimento per cui sia stato stimato e posto in vendita un bene appartenente solo pro quota al debitore esecutato. Ciò in quanto, sulla scorta di quanto è dato comprendere, l'appartamento stimato è composto da una serie di particelle alcune delle quali non appartenenti al soggetto esecutato.
In questa situazione, secondo una parte della dottrina, andrebbero applicate le norme della comunione poiché trattandosi sostanzialmente di un unico bene, non appartenente per intero al debitore esecutato, l'unica disciplina applicabile sarebbe quella di cui agli articoli 599 seguenti c.p.c.
Secondo una diversa impostazione invece poiché la porzione appartenente al debitore esecutato è esattamente individuabile e non sono applicabili agli immobili le norme del codice civile relative alla unione e dalla commistione contenute nell'art. 939 c.c. (secondo le quali quando un bene si forma per il combinarsi tra loro di beni diversi appartenenti a soggetti diversi, il bene informato risulta in comproprietà tra i proprietari dei materiali che lo compongono) quel bene potrebbe essere comunque posto in vendita nell'ambito di una esecuzione promossa nei confronti del solo debitore.
In ogni caso, quale che sia l'opzione ricostruttiva che si intende seguire, è evidente che nel caso di specie si sta procedendo alla vendita di un bene che non appartiene al debitore esecutato, con la conseguenza che il futuro aggiudicatario potrebbe subirne l'evizione. In questo caso gli strumenti di tutela di cui egli disporrebbe vanno ricercati nell’art. 2921 c.c., a mente del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”.