inexecutivis
pubblicato
27 luglio 2018
La risposta alla domanda formulata va ricercata nella considerazione per cui il trasferimento della proprietà dell'immobile aggiudicato si determina con il decreto di trasferimento (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272). In particolare, l'effetto traslativo si verifica nella data del deposito in cancelleria del citato decreto (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).
Dunque, del tutto legittimamente, e correttamente, il Giudice dell'esecuzione ha negato all'aggiudicatario l'autorizzazione ad eseguire i lavori.
Dunque, occorrerà attendere il decreto di trasferimento.
L'unica alternativa possibile è quella di chiedere al Giudice di essere nominato custode e di essere autorizzato ad istruire la pratica edilizia necessaria per eseguire gli interventi edilizi in sanatoria, nel caso in cui si prevedesse che i tempi di adozione del decreto di trasferimento e consegna dell'immobile dovessero essere lunghi.
Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.