Per persona da nominare

  • 1,6K Viste
  • Ultimo messaggio 11 aprile 2017
sporleder pubblicato 08 aprile 2017

Buongiorno,volendo avvalermi di un'avvocato a presiedere ( per persona da nominare) a mio nome ad una seduta d'asta senza incanto per l'aggiudicazione di un immobile , chiedo se è d'obbligo rilasciare , oltre al mandato classico, anche una procura speciale, con passaggio da Notaio e costi aggiuntivi. Grazie

 

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2017

Rispetto alla domanda formulata si registrano opinioni contraastanti.

L’art. 571 sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

Si ritiene generalmente in dottrina che la procura speciale possa essere conferita senza che vengano utilizzate formule sacramentali, salvo l’atto scritto (in questi termini si è espressa la Corte di cassazione con la risalente sentenza n. 499 del 20.2.1963).

È noto che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, in forza della previsione di cui all’art. 1392 c.c., deve avere la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve concludere.

La procura può essere generale o speciale, a seconda che dia al rappresentato il potere di compiere tutti gli atti relativi ad una determinata attività, o il potere di compiere singoli atti giuridici.

L’art. 1708 ultimo comma, c.c. stabilisce poi (a proposito del mandato) che esso non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, e tali sono ,tradizionalmente, gli atti di acquisto o di rinuncia ai diritti soggettivi.

Da queste previsioni ricaviamo la conclusione per cui, a nostro avviso, l’avvocato può acquistare in nome e per conto in forza di un semplice mandato, a condizione che dallo stesso si evinca che il mandato è conferito per partecipare alla vendita.

Detto questo, dobbiamo tuttavia sottolineare come in molti tribunali sia richiesta la procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In relazione a questo aspetto, è lecito chiedersi se l’autentica sottoscrizione possa essere effettuata dallo stesso avvocato.

Chi afferma questa possibilità, la ricava dal dato per cui la formulazione di una offerta di acquisto è atto processuale, e dunque all’avvocato deve riconoscersi il potere di autenticare la sottoscrizione del mandato ricevuto.

Viceversa, coloro i quali negano il potere di autentica della sottoscrizione da parte dell’avvocato, argomentano intorno alla natura negoziale dell’offerta di acquisto.

 

A quest’ultimo proposito ricordiamo che nella sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 la Corte di Cassazione ha riconosciuto nella partecipazione alla procedura esecutiva immobiliare una attività processuale disciplinata dall’art. 82 c.p.c., con la conseguenza che, anche per la vendita senza incanto, dovesse valere il principio per cui, salva diversa disposizione di legge, davanti al Tribunale le parti possono stare in giudizio solo col ministero di un procuratore legalmente esercente.

Close