inexecutivis
pubblicato
20 settembre 2017
Rispondiamo alla domanda osservando che l’art. 571 c.p.c. non contiene prescrizioni in tal senso, salvo quella per cui l’importo della cauzione deve essere almeno pari al 10% del prezzo offerto (percentuale che, è bene ricordarlo il Giudice potrebbe aumentare in sede di adozione dell’ordinanza di vendita).
È vero, che l’art. 571, comma secondo, c.p.c., prevede che l’offerta di acquisto è inefficace, tra l’altro, quando l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto, ma il fatto di prestare la cauzione con due bonifici piuttosto che con uno, non può affatto essere causa di inefficacia dell’offerta poiché non reca nessun pregiudizio agli interessi della procedura, a quelli del debitore e a quelli dei creditori
L’importante è che l’offerta di acquisto sia sottoscritta da entrambi i futuri intestatari dell’immobile.