Partecipazione a vendita giudiziaria

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  • Ultimo messaggio 18 aprile 2018
dubbio35 pubblicato 10 aprile 2018

Buongiorno,

ho ricevuto in donazione da mia madre un appartamento dopo che le era stato notificato un decreto ingiuntivo. La stessa cosa è accaduta a mia cugina. Le nostre mamme sono destinatarie dello stesso decreto ingiuntivo perchè, prestando fideiussione, sono diventate debitrici in solido di un debito di una società dei mariti.

La banca che ha notificato il decreto ha prima iscritto ipoteca e poi pignorato direttamente i due immobili (i pignoramenti sono stati fatti nei confronti miei e di mia cugina).

Ora io e mia cugina, che sin da piccole abbiamo frequentato le case pignorate perchè erano decenni fa di proprietà delle rispettive nonne, vorremmo acquistarli: immagino che nessuna delle due possa acquistare l'immobile che le è stato donato, ma mi chiedo se io posso acquistare quello di mia cugina e viceversa. Visto anche che sono state avviate due procedure esecutive distinte per i due pignoramenti.

Cosa ne pensate? Grazie 

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maur55 pubblicato 11 aprile 2018

Rilevo da perizia CTU : si evidenzia che l'unico accesso al complesso immbiliare...di cui le unità immobiliari oggetto di esecuzione sono parte, avviene tramite strada privata . La società esecutata detiene una quota di comproprietà della suddetta strada, ma la stessa non e' ricompresa nell procedura esecutiva. A quali rischi vado incontro se acquisto una unità immobiliare? Grazie

daniela73 pubblicato 12 aprile 2018

Buongiorno, se mi posso permettere di darle un consiglio,  le dico che se avrà a che fare con gente delinquente ,come è successo a me, le possono chiudere con un muro a secco l entrata . Ho un l udienza a maggio per l azione di reintegro del possesso,  so che sto diventando matta a non vedere più casa mia, ma prima o poi dovrei riuscire a rimettere piede dentro,  non so quando , si potrebbe trovare a prepararsi psicologicamente ad avere a che fare purtroppo con gente che a seguito della rabbia fa gesti che non ti aspetti.  Scusare per lo sfogo 

inexecutivis pubblicato 12 aprile 2018

 Rispondiamo dapprima a “dubbio35” osservando che ognuno dei donatari potrà acquistare l’immobile che gli è stato donato, in quanto si tratta di soggetto diverso dal debitore.

Cerchiamo di spiegare il perché.

Il nostro ordinamento consente che l’azione esecutiva possa essere intrapresa contro un soggetto diverso dal debitore.

È il caso in cui, ad esempio, il debitore che ha concesso ipoteca sul proprio bene a garanzia del credito lo ceda a terzi, oppure il creditore pignora direttamente il bene che il proprietario ha concesso in garanzia al creditore per il debito contratto dal terzo.

Altro caso ancora è quello in cui il creditore pignori un bene del debitore si sia privato per atto a titolo gratuito (art. 2929 bis c.c.).

In tutti questi casi troveranno applicazione le norme di cui all’art. 602 e ss c.p.c., che disciplinano l’esecuzione forzata contro il terzo proprietario.

Orbene, a questo soggetto non si applica il divieto di cui all’artt. 571 e 579 c.p.c., a mente del quale ognuno, tranne il debitore, è legittimato a presentare offerte di acquisto. Infatti il terzo pignorato non è debitore, e dunque nei suoi confronti non opera la limitazione appena riferita.

Questa affermazione trova esplicita conferma nell’art. 604, comma primo, c.p.c., a mente del quale al terzo pignorato si applicano tutte le previsioni relative al debitore, tranne quella relativa al divieto di acquisto di cui all’art. 579 c.p.c. (ed ovviamente di cui all’art. 571).

inexecutivis pubblicato 12 aprile 2018

Venendo al quesito di maur55 osserviamo che nel caso prospettato nella domanda potrebbe ricorrere il caso di costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, come emerge chiaramente dal disposto del primo comma dell’art. 1062 c.c..

Si tratta di una fattispecie giuridica non negoziale, costituendosi ope legis a titolo originario per il solo fatto che all’atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi è stato lasciato, per opere o segni univocamente indicativi, in una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Lo si ricava agevolmente dalla lettura del secondo comma dell’art. 1062, laddove è previsto che se, quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario vengono divisi e nulla si dice a proposito della servitù, questa si intende stabilita.

Applicando questi principi all’esecuzione forzata, dove al pater familias si sostituisce il Giudice dell’esecuzione, se egli nulla dica in ordine allo stato dei luoghi lasciando la situazione di obiettiva subordinazione o di servizio corrispondente al contenuto di una servitù prediale, si concreta la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1062 citato.

Quindi, la servitù si costituisce ex lege per effetto del decreto di trasferimento, né è necessario il pagamento della indennità, poiché l’art. 1054 lo esclude.

È chiaro che in caso di contestazioni sarà tuttavia necessario che questa costituzione sia accertata giudizialmente.

dubbio35 pubblicato 13 aprile 2018

Vi ringrazio per la chiarissima ed esauriente risposta.

Molti cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2018

grazie a lei

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