inexecutivis
pubblicato
23 aprile 2017
Riteniamo che il professionista delegato abbia correttamente operato.
Ai sensi dell’art. 2521, comma terzo n. 10 c.c., l’atto costitutivo deve indicare “il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società”.
Ne deriva che, legittimato a presentare offerta di acquisto, senza necessità di procura speciale, è colui al quale l’atto costitutivo attribuisce la rappresentanza legale.
Oltre a questo soggetto, legittimato a presentare offerte di acquisto in nome e per conto è soltanto un avvocato.
Lo si ricava dalla lettura dell’art. 571 c.p.c., a mente del quale le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale (espressione da ritenersi ormai riferita alla figura dell’avvocato, poiché la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).
In questo senso appare orientata anche la giurisprudenza. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato successivamente confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016.